Mentre gli italiani stanno combattendo contro la pandemia per sopravvivere, c’è già qualcuno al governo che pensa come tassare le aree non accatastate con il fabbricato
Oggi a causa della pandemia del coronavirus è tutto bloccato, il tutto slitterà mesi, ma occorre al più presto fare un aggiornamento catastale per ridurre il prelievo fiscale. Tantissimi proprietari rischieranno di scoprire i nuovi criteri solo al momento del saldo.
Non vengono tassate le aree contigue ai fabbricati qualora abbiano la qualifica di pertinenze urbanistiche e se sono accatastate unitamente al fabbricato. Tutto questo viene completamente stravolto dalla nuova IMU (Legge 160/2019 art.1 comma 741), infatti il concetto di area perntinenziale del fabbricato cambia, introducendo delle condizioni ben precise, che determineranno con buona probabilità l’aumento della base imponibile. Considerato che la norma è entrata in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, se il contribuente non si è attivato in tempo per l’accatastamento unitario, ad oggi l’imposizione è già maturata di circa tre mesi. Tutto questo assume particolare interesse da parte dell’ufficio dell’erario, quando l’area è edificabile. É infatti assiomatico, che il riconoscimento della natura pertinenziale del terreno, ne determina l’intassabilità in modo automatico con notevole vantaggio per il contribuente. La vecchia ICI oggi IMU, stabiliva che fa parte integrante del fabbricato quell’area che ne costituisce pertinenza. L’interpretazione della norma, vista l’assenza di ulterriosi specificazioni in merito, lasciava intendere che ci si riferiva agli art.817 C.c. e seguenti. Negli anni passati spesso la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito utilizzando sempre comunque criteri molto restrittivi in merito il riconoscimento della pertinenza di un’area. Ritenendo che occorrevano i seguenti requisiti :
1) – indicazione in dichiarazione dell’area
2) – asservimento della stessa a servizio ornamentale del fabbricato
3) – impossibilità di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni (sentenza 10232/18).
Questo è senza alcun dubbio il requisito più da riscontrare, infatti anche una porzione di terreno adibita a parcheggio o un giardinetto, non richiede <<una radicale trasformazione>> per avere un utilizzo edificatorio. Oggi la nuova IMU cambia totalmente prospettiva e pone due precise condizioni. La prima e più complessa da individuare trattasi della qualificazione urbanistica della pertinenza. Consiste nell’esaminare il piano regolatore generale attuativo, visto che siamo al cospetto di aree già edificate e vedere se prevedono zone pertinenziali (parcheggi-giardini) a fabbricati. Nel caso una vasta area contigua ad un fabbricato appartiene in realtà a distinti lotti edificatori,questa area non potrà intendersi pertinenziale.
La seconda condizione è l’accatastamento unitario, che va effettuato tramite il DOCFA (documenti catasto fabbricati) trattasi din un modello da compilare, per aggiornare la posizione catastale dell’immobile e del terreno.
Non è ammissibile l’accatastamento retroattivo, ne consegue che pur essendo in presenza di pertinenze urbanistiche, queste saranno oggetto di tassazioni autonome finché non si provvederà alla graffatura con il fabbricato. Se questo non viene effettuato in un periodo di possesso entro la maggior parte del mese sarà garvato da imposta. Esempio se entro il 16 marzo p.v. Non viene attuato l’accatastamento di un area pertinenziale si dorà pagare la tassa per tutto il mese di marzo.