l’avvocato risponde rubrica a cura Dott. Giuseppe Privitera
Il canone ordinario si paga indubbiamente nel caso di possesso di un televisore (eccetto alcune situazioni specificamente riferite alle condizioni soggettive).
Per il 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro. Secondo quanto dispone l’art. 1 del R.Dl: del 21/02/1938 n. 246, il canone tv deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o quantità del relativo utilizzo Sentenza Corte Costituzionale 12/5/1988 n. 535 – Sentenza Corte di Cassazione 3/8/1993 n. 8549.
Le modalità di riscossione del canone mediante addebito nella bolletta elettrica riguardano esclusivamente i canoni maturati dal 1 gennaio 2016 e non eventuali arretrati maturati precedentemente.
Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Limitazioni
Il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016. L’importo del canone verrà indicato nella fattura da una voce ben distinta.
Con questa riforma i maggiori di 75 anni di età sono esentanti, ma non tutti.
Nello specifico tutte le persone che hanno compiuto 75 anni di età, che non convivono con altre persone diverse dal coniuge titolari di reddito proprio o che in dispongono di un reddito che sommato a quello del proprio coniuge non superi complessivamente in un anno la somma di 6 mila 714 euro.
Questo in buona sostanza è il contenuto, in chiave di esenzione canone RAI dell’art. 1 comma 132 della legge n. 248 del 24 dicembre 2007.
Occorre precisare che per reddito si intende la somma di:
Reddito imponibile al netto delle tasse risultante dalla dichiarazione dei redditi presentanti per l`anno precedente o nel CUD;
Redditi derivanti da interessi maturati da investimenti finanziari quali BOT, BTP, conti deposito e quant´altro;
Redditi derivanti da fonti estere e quindi non tassati dallo Stato Italiano.
A Tale SOMMATORIE INVECE NON DOVRANNO ESERE INSIRITE I REDDITI ESSENTI DA Irpef (pensioni di guerra, per invalidi civili etc.), reddito derivanti dall´abitazione principale con relative pertinenze, i TFR e tutti gli altri redditi assoggettati a tassazione separata. Importante sottolineare che per quanti erano in possesso di tali requisiti già per gli anni 2008, 2009, 2010 2011 2012 e che avevano pagato gli importi nel corso degli anni del canone, possono far richiesta per ottenere il rimborso utilizzando l’apposito modulo.
Per richiedere l’esenzione del pagamento del canone RAI la procedura è la stessa utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutive (ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 26 dicembre 200 n. 445).
Procedura di disdetta del canone RAI
La si può richiedere se si vendono o cedono tutti gli apparecchi televisivi detenuti fornendo i dati di colui che il acquista o che comunque li riceve. Il tutto deve essere inviato a mezzo di raccomandata all’indirizzo della RAI
Per problemi legali, informazioni e pratiche di ogni genere
i lettori de la Pagina possono scrivermi o telefonare:
Dott. Giuseppe Privitera: 076 475 00 40; [email protected]