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21 November 2024
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Le successioni testamentarie

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Il testamento
L’articolo 587 del codice civile recita il seguente modo: il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, anche se contenute in un atto che ha la forma del testamento anche se manchino di disposizioni di carattere patrimoniale.
Il testamento è un atto giuridico unilaterale che consiste della sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti, solo con la morte di questo come sua individuale dichiarazione di volontà. Il chiamato o i chiamati all’eredità diventano eredi solo se accettano; ma testamento ed accettazione restano distinti atti unilaterali, non destinati ad incontrarsi e non danno luogo, come accade nella donazione, ad un unico atto bilaterale.
La capacita di agire, necessaria per fare testamento, è la comune capacità di agire: non possono fare testamento i minori di diciotto anni e gli interdetti. Si tratta di un atto personalissimo che non può essere compiuto mediante un rappresentante volontario o legale: per l’incapace di agire, minore o interdetto, non può fare testamento l’esercente la patriapotestà o il tutore.
Il testamento è un atto revocabile in ogni momento, è nell’essenza del testamento: il testatore può revocarlo o modificarlo fino all’ultimo istante della sua vita. La revoca toglie efficacia al testamento anche qualora di essa si sia venuti a conoscenza dopo che l’erede istituto con il testamento revocato aveva già accettato.

I patti successori
Con la irrinunciabile libertà di revoca del testamento si coordina la nullità dei patti successori istitutivi, ossia dei contratti con i quali si dispone della propria successione oppure ci si obbliga a disporre per testamento a favore di una determinata persona. La nullità di questi patti comporta nullità della donazione a causa di morte, della donazione cioè la cui efficacia sia subordinata alla premorienza del donante.

Testamento congiuntivo e reciproco
Alla revocabilità del testamento si collega anche il divieto di testamento congiuntivo, con il quale due o più persone dispongo insieme della propria successione e di testamento reciproco, con il quale due o più persone si istituiscono insieme e reciprocamente le une successorie delle altre. Dal che deriva quell’ulteriore carattere peculiare del testamento che ne fa un atto necessariamente unipersonale.

Testamento come atto a causa di morte
Con il testamento il soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Lo si definisce un atto a cause di morte, in antitesi a tutti gli altri atti giuridici cui si dà per contro il nome di atti fra vivi. La morte attiene qui alla causa dell’atto e non soltanto alla determinazione del momento della sua efficacia: il testamento ha la funzione di regolare le successioni del testatore, in difformità delle norme sulla successione legittima e nei limiti segnati dalla successione necessaria.

Il testamento come atto di liberalità
Con il testatemene si dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Come con la donazione, si arricchisce qualcuno per spirito di liberalità. Rispetto alla donazione c’è però questa sostanziale differenza, data dal fatto che la morte è comunque destinata ad aprire la successione. Il donante può decidere se donare o non donare, oltre che decidere a chi donare, il testatore manifesta invece la propria liberalità solo perché deroga, con il testamento, all’ordine della successione legittima e nei limiti della quota disponibile decide a che andranno i suoi beni.

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