La Ctp di Reggio Emilia con sentenza 214/2021 ha stabilito che è da considerarsi abitazione principale il luogo dove dimora e risiede anagraficamente il nucleo familiare. A differenza di quanto precedentemente previsto dall’ ICI, per cui veniva considerata abitazione principale il luogo che coincideva con quella in cui il contribuente aveva la sua dimora abituale, ovvero quella ove aveva la residenza anagrafica, mentre con l’introduzione dell’IMU, viene intesa come abitazione principale quella in cui il contribuente ha sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale. Va intesa come abitazione principale, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il suo proprietario unitamente al suo nucleo familiare vi soggiornino permanentemente ed abbiano lì la residenza anagrafica.
Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza abituale in altro loco, le agevolazioni possono essere applicate ad un solo immobile. Questa sentenza si riallaccia ad un principio stabilito dalla cassazione in tema di ICI in relazione all’applicazione della detrazione ed alla applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal dlgs. 504/1992 art.8, una unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche del nucleo familiare stesso, non potendo essere considerato il diritto alla detrazione, nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente mentre manchi nei familiari (sent.2344/2021). Qualora il ricorrente abbia stabilito la sua residenza anagrafica in altro comune, non può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, questo indipendentemente abbia beneficiato dell’esenzione IMU per l’abitazione dell’altro comune di residenza. Con riferimento alla stessa unità familiare, sia il possessore sia il suo nucleo familiare vi devono dimorare stabilmente ed ivi risiedere anagraficamente.