Oggi proveremo ad affrontare uno degli argomenti più complessi della materia fiscale italiana, l’IMU ovvero l’imposta municipale unica Questo articolo non ha la pretesa di diventare un vademecum della materia, attesa soprattutto la sua volatilità, ma aspira, quanto meno, a rappresentare un quadro normativo di massa spiegato con parole che possano raggiungere anche il non addetto ai lavori.
L’IMU ha sostituito la vecchia ICI, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati. Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23. Le aliquote ordinarie sono dello 0,4% sulla prima casa e dello 0,76% sulle altre proprietà variabili a discrezione delle singole Amministrazioni Comunali che incasseranno gli introiti. Sono inoltre previste detrazioni ed esenzioni in presenza di condizioni particolari. Per l’anno 2014 l’IMU sulla prima casa è stata assorbita dalla IUC, in cui confluiscono le tasse sull’abitazione e quelle sui servizi indivisibili del Comune (IMU-TASI). Nel 2015 si attende l’accorpamento in una Local Tax
CHI PAGA?
L’IMU deve essere pagata dai proprietari di immobili o i titolari di diritti reali di godimento. In particolare sono soggetti all’IMU: Il proprietario di immobili, i titolari dei diritti accessori quali: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie oltre che il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il locatario, ed il concessionario di aree demaniali ( es., il concessionario di uno stabilimento balneare). L’IMU con la legge di Stabilità 2014 non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze. L’unica eccezione riguarda il caso in cui l’immobile è indicato come di lusso, quindi rientrante nelle categorie catastali A/1, A/9 e A/8 per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. L’Imu resta invece in vigore sulla seconda casa.
GLI ITALIANI DELL’AIRE
Per gli Italiani residente all’estero e specificatamente per i nostri connazionali a Ginevra le cose si complicano. Per l’anno 2014, sugli immobili posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero (vuoti o locati che siano), l’IMU è certamente dovuta, senza possibilità di godere dell’assimilazione ad abitazione principale. Questa era infatti un’agevolazione introdotta durante il primo anno dell’IMU, considerando che, per i soggetti trasferitisi in paesi stranieri, la casa posseduta in Italia poteva rappresentare un legame affettivo con la terra d’origine. Nel 2012, quindi, questi immobili, ove non locati, erano soggetti alle stesse aliquote già applicate per le abitazioni principali vere e proprie (con annesse detrazioni). Successivamente, nel 2013, è subentrata la quasi totale esenzione dall’IMU sulle abitazioni principali e gli immobili ad esse assimilati, salvo per quei Comuni dov’è stata applicata la mini-IMU oltre la soglia del 4 per mille. Quest’anno, invece, non c’è assimilazione che tenga: l’imposta va pagata, insieme alla Tasi, l’acconto scade il 16 giugno ed il saldo scade il 16 dicembre. La modifica è stata introdotta dall’articolo 9-bis del Dl 47/2014, convertito nella Legge 80/2014, che ha appunto abrogato la possibilità di assimilare ad abitazioni principali gli immobili in Italia dei cittadini all’estero.
Viene assoggettate dal 2015 al regime IMU previsto per l’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (Aire), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purché non locata o data in comodato d’uso. Su detti immobili la TARI e la TASI (ne parleremo in un secondo momento) sono applicate nella misura agevolata nella misura di un terzo. In pratica questi immobili godranno ex-lege dell’esenzione da IMU, sempre che non si tratti di immobili “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 ed A/9); altrimenti usufruiranno dell’aliquota agevolata allo 0,4 per cento e della detrazione di 200 euro prevista dalla legge (articolo 9-bis).
La Legge 80/2014, dispone inoltre che a partire dall’anno 2015 “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. In altri termini, dal prossimo anno, l’assimilazione tornerà ad essere applicata, per legge, limitatamente ai contribuenti italiani trasferiti all’estero, che siano già pensionati nello Stato estero dove vivono e che non abbiano affittato la casa che posseggono in Italia.
Dove non espressamente previsto, le norme italiane e le disposizioni generali sulle detrazioni ed esenzioni si applicano in egual misura ai soggetti passivi (residenti in Italia o all’estero) senza distinzioni di sorta.
DETRAZIONI
Per le abitazioni principali è prevista una detrazione pari a 200 €; qualora i requisiti di abitazione principale siano soddisfatti per parte dell’anno, detta detrazione è moltiplicata per un fattore pari alla frazione di tempo in cui i requisiti sono soddisfatti. Per gli anni 2012 e 2013 c’è un’ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell’immobile per cui si chiede la detrazione, con un massimo di 400 €.
ESENZIONI
Le esenzioni rimangono invariate rispetto al 2013, in relazione agli immobili equiparati all’abitazione principale quali: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. E’ rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre ulteriori equiparazioni all’abitazione principale. Sono esenti i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e con effetto dal 19.03.2015 non saranno soggette ad IMU anche i terreni agricoli improduttivi ( v. fonte sole24ore del 26.03.2015)
Per chi intende cimentarsi nello studio dei parametri e numeri di calcolo di questa imposta ecco di seguito i moltiplicatori, le percentuali di aggiornamento delle rendite catastali e dominicali e le aliquote d’imposta.
Base imponibile
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, con rivalutazione rispettivamente del 5% e del 25%, con un moltiplicatore che è funzione della categoria catastale. I moltiplicatori sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/5 (tale moltiplicatore sarà elevato a 65 dal 1º gennaio 2013);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 75 a partire dal 1 gennaio 2014).
(continua la prossima settimana)
Carmelo Vaccaro