Il Consiglio federale vuole migliorare la situazione di persone coniugatesi da minorenni, concedendo loro più tempo per annullare il matrimonio. Nella seduta del 29 gennaio 2020, ha approvato il rapporto che valuta le disposizioni del Codice civile sui matrimoni forzati e precoci, constatando che occorre intervenire. Entro la fine del 2020 presenterà un testo da porre in consultazione per modificare in tal senso il Codice civile
La legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, entrata in vigore il 1° luglio 2013, mette in chiaro che la Svizzera non tollera i matrimoni forzati e che le vittime vanno protette. Al contempo sono state introdotte anche misure a maggior tutela di minori uniti in matrimonio senza costrizione comprovabile.
Adottando il postulato 16.3897 (“Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012”), nel 2016 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di valutare le disposizioni del Codice civile in materia di matrimoni forzati, con particolare attenzione ai matrimoni contratti all’estero con minorenni. Nel suo rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che occorre effettivamente intervenire su quest’ultimo punto, in quanto le leggi vigenti permettono di garantire solo in parte il principio di non tollerare matrimoni del genere.
Sette anni in più per promuovere l’azione di nullità
In linea di massima, è già oggi possibile far dichiarare nullo in Svizzera un matrimonio contratto all’estero con un partner minorenne. Quando questi compie 18 anni, tuttavia, tale possibilità non sussiste più, a meno che si tratti di un matrimonio forzato. Il Consiglio federale ritiene troppo breve tale termine, considerando che agli sposi bambini va accordato tempo a sufficienza per riflettere sulla propria situazione e intraprendere l’iter di annullamento. Ecco perché s’intende prorogare di sette anni il termine per promuovere l’azione, fissandolo al compimento dei 25 anni. La proroga del termine varrebbe anche nei casi in cui siano le autorità ad avviare l’azione di nullità, ad esempio perché vengono a conoscenza di un matrimonio precoce mentre espletano le pratiche per un ricongiungimento familiare. Questa opzione tiene conto del fatto che spesso alle vittime manca il coraggio di attivarsi da sole.
Matrimonio mantenuto soltanto in via eccezionale
L’annullamento del matrimonio a causa della minore età di uno dei due sposi può però produrre risultati talvolta inaccettabili. Per tenere conto degli interessi del partner minorenne, s’intende mantenere, a titolo di eccezione, la possibilità di riconoscere prima della maggiore età un matrimonio legalmente contratto all’estero. Analizzati tutti gli aspetti della problematica, il Consiglio federale giunge infatti alla conclusione di non voler abbandonare a favore di una protezione assoluta la ponderazione degli interessi prevista nella legge vigente. Anche in futuro occorrerà esaminare il caso specifico prima di dichiarare nullo un matrimonio, fermo restando che la nullità del matrimonio resterà tuttavia la norma.
Il matrimonio conserverà la sua validità anche nel caso in cui il partner, ormai maggiorenne, esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. Questo punto diverge dalla normativa sui matrimoni forzati: un matrimonio contratto sotto costrizione può infatti essere annullato sempre e comunque.
In materia di matrimoni forzati – sia tra adulti sia con minorenni – il Consiglio federale non ravvede pertanto alcun margine di correzione normativo. Ritiene per contro che in merito rivestano grande importanza l’informazione, la sensibilizzazione e la consulenza.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di allestire, entro la fine del 2020, un testo da porre in consultazione per modificare in tal senso il Codice civile.
DFGP