Il consigliere federale Ignazio Cassis e il ministro degli affari esteri cinese Wang Yi si sono incontrati a Pechino per il primo dialogo strategico nella storia delle relazioni diplomatiche tra la Svizzera e la Cina
In occasione di una conferenza La legge federale sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, adottata il 16 dicembre 2016, entrerà in vigore il 1° gennaio 2021, simultaneamente a diverse ordinanze rivedute sulla base di tale legge. Questo è quanto ha deciso il Consiglio federale nella seduta della settimana scorsa. I Cantoni e gli ambienti economici avrebbero così tempo sufficiente per apportare le modifiche necessarie.
Secondo quanto si apprende dal Consiglio federale, l’applicazione della legge sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa e dell’ordinanza completamente riveduta del DFF sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta esige importanti lavori da parte dei Cantoni, dei datori di lavori e di Swissdec che si occupa dello sviluppo ulteriore della procedura unitaria di notifica dei salari. Questo è quanto è emerso dalla procedura di consultazione sulla revisione totale dell’ordinanza del DFF sull’imposta alla fonte, indetta alla fine del 2017.
Inoltre sarebbe necessario apportare una serie di adeguamenti formali ad altre ordinanze, che entreranno anch’esse in vigore il 1° gennaio 2021. L’obiettivo della riforma, sottolinea il Consiglio federale, è eliminare la disparità di trattamento tra le persone assoggettate all’imposta alla fonte e le persone tassate secondo la procedura ordinaria. Per le persone residenti assoggettate all’imposta alla fonte il cui reddito lordo annuo da attività lucrativa è pari o superiore a 120’000 franchi si dovrà continuare ad effettuare la tassazione ordinaria ulteriore, mentre le persone residenti che non raggiungono la soglia di 120’000 franchi avranno d’ora in poi la possibilità di richiedere una tassazione ordinaria ulteriore. Questa richiesta potrà essere presentata anche dai quasi residenti, ossia da lavoratori non domiciliati in Svizzera che realizzano il proprio reddito essenzialmente mediante un’attività esercitata in Svizzera. La parità di trattamento di questa categoria di persone è stata imposta da una sentenza del Tribunale federale che ha esaminato per la prima volta la compatibilità del regime svizzero di imposizione alla fonte con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone che la Svizzera ha concluso con l’Unione europea.