La domanda per la pensione supplementare si può presentare solo dopo il raggiungimento dell’età pensionabile
Con la sentenza n. 21189/2018 (sotto allegata) la Cassazione sancisce un importante principio in tema di trattamento pensionistico supplementare: “il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa”. In sostanza la domanda per la concessione della pensione supplementare può essere avanzata solo dopo il raggiungimento dell’età anagrafica richiesta.
La vicenda processuale
La Corte di Torino conferma la sentenza del Tribunale, con cui è stata accolta la domanda tesa al riconoscimento del diritto alla pensione supplementare, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di compimento del sessantesimo anno di età, con condanna dell’INPS al pagamento della relativa prestazione, con interessi e rivalutazione. Per la Corte infatti il diritto al beneficio della pensione supplementare matura una volta raggiunto il sessantesimo anno di età richiesto, a nulla rilevando la presentazione della domanda amministrativa in epoca anteriore.
L’INPS ricorre in Cassazione deducendo che, contrariamente a quanto sancito dal giudice di secondo grado “la sussistenza del requisito anagrafico per il diritto alla pensione supplementare doveva essere valutata al momento della proposizione della domanda amministrativa, con conseguente irrilevanza della sua insorgenza nel corso del procedimento amministrativo”.
Domanda pensione supplementare dopo il compimento dell’età
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso dell’INPS dopo aver esaminato l’art. 5 della legge 1338/1962 per la sua affinità con il trattamento previsto precedentemente per la pensione di anzianità contributiva (art. 22 legge n. 153/1969). La Corte difatti precisa che vale, quindi, richiamare i principi, già affermati con la sentenza 27 luglio 2004, n.14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, “secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione; in conclusione, il requisito costitutivo dell’età anagrafica per la pensione supplementare dev’essere perfezionato al momento della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa giacché, come nella vicenda all’esame, la decorrenza del beneficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, comporterebbe l’erogazione di un trattamento pensionistico supplementare con il requisito anagrafico perfezionatosi solo nel corso del procedimento amministrativo e con decorrenza da epoca diversa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa”.
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