Con le modifiche dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce si intende creare maggior trasparenza per i consumatori. Se di origine animale, le pellicce devono ora essere caratterizzate come «vera pelliccia». Questa nuova dichiarazione dovrebbe consentire ai clienti di distinguere immediatamente le pellicce vere da quelle sintetiche e di fare quindi una scelta più mirata.
Il modo di ottenimento deve essere chiaramente indicato
Altre modifiche riguardano la dichiarazione del modo di ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Le pellicce provenienti da animali cacciati o allevati con metodi palesemente non conformi alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali o di caccia (ad es. caccia con trappole o allevamento in gabbia con fondo a griglia) vanno dichiarate come tali. Se non è possibile avere informazioni affidabili sul modo di ottenimento, sull’etichetta può essere apposta la dichiarazione «Modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera». I consumatori possono così decidere di non acquistare i prodotti di pellicceria il cui modo di ottenimento non soddisfa le loro aspettative in materia di protezione degli animali.
Le modifiche si fondano sui controlli eseguiti
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce è in vigore dal 2013. Dai controlli eseguiti regolarmente dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria presso i punti vendita, è emerso che vi è ancora margine di miglioramento. L’ordinanza è stata pertanto adeguata.
USAV