Per le detrazioni finalizzate alla ristrutturazione per il risparmio energetico sulla casa data in prestito dalla suocera con la quale il contribuente convive, non occorre nessun tipo di contratto di locazione scritto o di comodato. Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n.5584 del 21 febbraio 2022 respingendo il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate. Il beneficio fiscale sull’Irpef viene applicato anche se l’immobile è di proprietà della suocera, salvo però che lei sia convivente. Infatti è stato stabilito che la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale si effettuano i lavori di ristrutturazione, purché ne sostenga le spese. Per familiari si intendono il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Di fatto viene chiarito che in questo caso, il titolo che legittima è costituito dall’essere un familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile. Non è richiesto nessun tipo di contratto di locazione o di comodato, pertanto nessun estremo di registrazione va indicato nella casella del modulo di comunicazione di inizio dei lavori, per i quali si vuole usufruire delle detrazioni previste dalla legge. È necessario che lo status di convivenza debba essere preesistente l’inizio della procedura, all’inizio dei lavori. Con questa ordinanza la Cassazione annulla definitivamente l’atto impositivo con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione la maggior Irpef di colui che aveva ristrutturato la casa della suocera.
Dr. Paolo Gasparini