Affrontiamo oggi il tema della famigerata doppia imposizione che tutti temono
Capita a volte, difatti, di accorgersi che si stanno pagando le imposte in due paesi, quello di residenza effettiva e quello da cui provengono i redditi (o parte di essi, come stipendi o pensioni). L’Agenzia delle entrate, ad esempio, a fronte della mancata iscrizione all’AIRE dei cittadini espatriati, continua ad effettuare ritenute alla fonte senza tenere conto del fatto che, contestualmente, quelle stesse persone stanno pagando le imposte, allo stesso titolo, anche nel paese di residenza. Vengono, insomma, considerate contribuenti in due paesi diversi.
Contro la cosiddetta “doppia imposizione”, nel tempo i vari Stati, hanno firmato delle Convenzioni mirate ad impedire che la stessa persona paghi le imposte sia nel paese di residenze, sia nel paese da cui i redditi provengono.
Tra l’Italia e la Svizzera esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni datata 9 marzo 1976, che si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, riferendosi alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento (per l’Italia si tratta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi).
Ai sensi dell’art. 4, numero 4) di detta convenzione “La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data”.
Detto questo, va valutata la linea da seguire in caso di diniego di rimborso.
Si deve procedere a contestare formalmente il prelievo alla fonte operato dall’Italia e chiederne il rimborso, tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che interrompa anche i termini di prescrizione e di decadenza.
Tale istanza di rimborso, ai sendi dell’art. 38 del DPR 602/1973, deve essere chiesta, per non incorrere in decadenze, entro 48 mesi dalla data di versamento o dalla data in cui è stato effetuata la ritenuta. Occorre cioè tenere in considerazione la data di corresponsione dell’emolumento (es. in caso di pensione erogata dalla Stato italiano, tale giorno va individuato nei primi giorni del mese di riferimento, sussistendo già all’atto della effettazione delle ritenuta alla fonte l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso in applicazione all’art. 18 della Convenzione Italia-Svizzera sul divieto delle doppie imposizioni). Cio’ significa che un’istanza prodotta, ad esempio, il 19.04.2017, questa sarà considerataintempestiva per le ritenute operate sul reddito per l’intero anno 2012 e per i primi 4 mesi del 2013.
In genere l’Agenzia delle Entrate non procede al rimborso facilmente, soprattutto se il contribuente non è iscritto all’AIRE sostenendo essere tale mancata iscrizione, adempimento preclusivo di qualunque rimborso. Essa sostiene, difatti, che considera fiscalmente residenti, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, le persone fisiche che per la maggior parte del tempo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Secondi la prassi, “le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (quindi se non iscritte all’AIRE risulteranno ancora residenti presso il Comune italiano di ultima residenza in Italia) si considerano in ogni caso residenti in Italia e, pertanto, soggetti passivi delle imposte italiane”. L’iscrizione all’AIRE è, pertanto considerata, secondo l’interpretazione che fa l’Agenzia delle Entrate, preclusiva di ogni altro accertamento (presunziona assoluta) ed il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano. Insomma il requisito formale della residenza anagrafica è sufficiente per l’acquisizione della residenza fiscale.
Ma va considerato che a volte, anche in presenza di iscrizione all’AIRE, l’Agenzia delle Entrate opera, le ritenute alla fonte, costringendo i contribuenti a presentare un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria competente contro il provvedimento di diniego di rimborso da parte dell’ente preposto.
Ebbene, proprio recentemente, all’esito della presentazione di un ricorso da parte di un contribuente residente in Svizzera e non iscritto all’AIRE, la sottoscritta ha potuto constatare con somma soddisfazione, che in sede di emanazione della sentenza, la Commissione Tributaria Provinciale ha riconosciuto il criterio della residenza effettiva, ha cioé, accolto, le proprie eccezione in sede di impugnativa del diniego di rimborso delle imposte precedente inviato, secondo le quali l’iscrizione all’AIRE, a fronte dell’applicazione della Convenzione tra Italia a Svizzera del 1976 contro le doppie imposizioni, che prevale sulla legislazione interna, non è un adempimento in mancaza del quale si ha una preclusione assoluta di qualsiasi altro accertamento. Si è potuto dimostrare che la residenza effettiva era in Svizzera e che, dunque, le ritenute alla fonte negli ultimi anni operate alla fonte, erano illegittime.
Una volta dimostrata, dunque, che la residenza effettiva si trova in Svizzera e che la parte istante ha versato le imposte anche sulle pensioni italiane all’organo cantonale competente, la Commissione ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare la quota parte delle imposte ritenute alla fonte.
Naturalmente, a sostegno ed a corredo delle impugnative vanno prodotti una serie di documenti, ma, a fronte dell’eventuale ed auspicabile accoglimento del ricorso, il contribuente all’estero vedrà riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle imposte ritenute alla fonte nel paese in cui non ha la residenza effettiva.
Avv. Alessandra Testaguzza
Carmelo Vaccaro
Questo tema potrà essere più dettagliatamente discusso durante la Conferenza
del 21 novembre 2019 alle 19.30 presso la sede SAIG