Articolo aggiornato il 19 giugno 2020
Il termine di presentazione delle domande di Reddito di Emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2020. Lo stabilisce l’articolo 2, decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, in deroga a quanto stabilito dal decreto Rilancio, che aveva fissato la scadenza al 30 giugno 2020, si legge nella nota dell’Inps
Reddito d’emergenza per italiani rimpatriati a causa della pandemia
Gli italiani all’estero che sono rientrati o rientrano in Italia entro il mese di giugno, trasferendo la residenza in Italia in conseguenza della emergenza causata dal Covid-19 possono richiedere un sostegno straordinario al reddito, denominato Reddito di emergenza, ovvero REM (art. 82 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – cd. Decreto Rilancio).
Le domande per il REM vanno presentate in Italia entro il 31 luglio 2020.
Come presentare domanda?
La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 31 luglio 2020. È possibile presentare la domanda online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure tramite i servizi offerti dai Patronati.
Di quanto sarà l’importo del beneficio?
Secondo l’Inps, l’importo mensile del Rem è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
Di quanto è la durata del beneficio?
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Quindi, se la domanda è stata presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.