Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con la risoluzione n. 5 dell’11.6.2021 (consultabile nella sezione “Banca dati” del sito confederale), è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imu e della Tari ridotte per gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (ex art. 1, comma 48, l. n. 178/2020, cfr. Cn gen. 21).
La normativa in questione prevede quanto segue: «A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, della l. 27.12.2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’art. 1 della l. 27.12.2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi».
Il Dipartimento delle finanze, come prima cosa, ha evidenziato che il regime agevolativo anzidetto non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, intendendosi con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
In merito, invece, al quesito su cosa debba intendersi per «pensione in regime di convenzione internazionale», il Dipartimento ha fatto presente che in materia previdenziale tale definizione indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:
- in Paesi Ue, See (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito;
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale).