Introdotta dal Governo Prodi nel 2007 ed estesa anche ai pensionati italiani residenti all’estero grazie all’attività svolta dai parlamentari del PD eletti all’estero e da sindacati e patronati, la 14ma sarà pagata anche quest’anno a circa 60.000 nostri connazionali in una unica soluzione nel prossimo mese di luglio (non si prevedono ritardi o imprevisti dovuti all’emergenza sanitaria in Italia e nel mondo).
Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all’estero a cui l’Inps accredita la quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio.
All’estero gli aventi diritto alla 14ma risiedono per circa il 40% in Europa e per il 60% nel resto del mondo.
Il pagamento d’ufficio riguarda i pensionati di tutte le gestioni pensionistiche sulla base dei redditi degli anni precedenti.
L’importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro.
Una buona parte dei pensionati italiani residenti all’estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata anzianità contributiva in Italia ed al loro reddito complessivo, ad un importo medio di 437 euro (i contributi esteri non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo).
Per beneficiare della quattordicesima i pensionati residenti all’estero devono soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all’età anagrafica e l’altro al reddito. Infatti la 14ma è erogata a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e di altre gestioni previdenziali in presenza di determinate condizioni reddituali personali. Nel caso in cui si rientri nei requisiti richiesti, la quattordicesima spetta ai pensionati, anche per quelli residenti all’estero, in maniera automatica, senza che il beneficiario presenti richiesta all’INPS.
Per il 2020 il reddito complessivo individuale (compresi i redditi esteri) deve essere fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 13.391 euro. Tuttavia se si percepisce un reddito complessivo entro 1,5 volte il minimo (10.043 l’anno) gli importi spettanti sono di 437 euro per i pensionati che possono far valere fino 15 anni di contributi italiani, di 546 fino a 25 anni di contributi e di 655 euro oltre 25 anni di contributi.
Va specificato che il calcolo sul reddito è individuale, ovvero non è comprensivo di quello coniugale.
Per quanto concerne l’importo della quattordicesima, a seguito di recenti modifiche alle modalità di calcolo dell’assegno, oggi vengono presi in considerazione i seguenti parametri: reddito (se compreso entro 1,5 volte il trattamento minimo oppure tra 1,5 e 2 volte); gli anni di contributi; la tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).
Secondo le norme vigenti, è riconosciuta la quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità; pensione di vecchiaia; pensione di reversibilità; assegno di invalidità; pensione anticipata.
La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata dall’Inps sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Consigliamo comunque di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l’eventuale diritto (per evitare indebiti) e gli importi spettanti e soprattutto per fare domanda nel caso in cui l’Inps non liquidasse d’ufficio la prestazione.
Comunicato stampa
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa –
Angela Schirò
Deputata PD – Rip. Europa –
Camera dei Deputati