La nuova legge Le persone che soffrono di un mesotelioma e i loro familiari otterranno presto un sostegno finanziario adeguato e assistenza psicologica. La tavola rotonda organizzata dal consigliere federale Alain Berset, con l’obiettivo di trovare sbocchi su un piano consensuale, è riuscita a fissare i punti di riferimento per una soluzione in questo senso, che definiscono chi ha diritto a tali prestazioni e le modalità per la loro fornitura nel singolo caso. Il finanziamento avverrà tramite un fondo ancora da costituire
Ogni anno in Svizzera circa 120 persone si ammalano di mesotelioma, un tumore maligno del peritoneo o della pleura, causato dall’esposizione all’amianto e, in particolare dall’inalazione, in un periodo precedente, di una quantità di fibre di amianto tale da essere cancerogena. Una trentina di loro non beneficia delle prestazioni dell’assicurazione infortuni obbligatoria (AINF) perché la malattia insorta non è professionale e perché la loro situazione è economicamente svantaggiata rispetto agli assicurati AINF. Sotto la direzione dell’ex consigliere federale Moritz Leuenberger, i rappresentanti delle vittime dell’amianto, delle aziende di produzione e di lavorazione dell’amianto attive in passato, dei sindacati, dell’economia e della Suva hanno fatto il punto della situazione all’inizio della tavola rotonda. In una seconda fase dei lavori, i partecipanti hanno potuto accordarsi su una soluzione che permetta alle persone ammalatesi di mesotelioma di ricevere rapidamente un adeguato sostegno finanziario e psicologico. A tale scopo dovrà essere creato un fondo al quale attingere per indennizzare le vittime, secondo principi schematici e semplici, evitando loro di dover ricorrere alle vie legali per far valere i propri diritti.
Tutte le persone malate di mesotelioma devono essere trattate alla pari
Concretamente, la somma che una vittima dell’amianto riceverebbe nel singolo caso dipenderà dall’anno di insorgenza della malattia, dal fatto che la persona in questione abbia già ricevuto o meno prestazioni dall’assicurazione infortuni obbligatoria e dall’entità del suo reddito prima dell’insorgenza della patologia. Inoltre è previsto il versamento di indennizzi forfettari unici ai superstiti dopo il decesso della persona interessata. Chi riceve un pagamento dal fondo deve, in compenso, rinunciare a far valere pretese civili. Secondo la volontà della tavola rotonda, anche le cause pendenti devono poter essere risolte in un quadro extragiudiziario e facendo ricorso al fondo.
Lavori legislativi in corso
Le persone danneggiate dall’amianto e i loro familiari possono pretendere il risarcimento del danno e la riparazione morale in sede civile dalle persone e dalle aziende che ritengono responsabili della loro malattia. Nonostante ciò, secondo il diritto vigente, queste pretese cadono in prescrizione al più tardi dieci anni dopo la fine dell’influsso dannoso e perciò, di solito, molto tempo prima dell’insorgenza della malattia.
Pertanto, poiché è attualmente in corso la revisione del diritto in materia di prescrizione, il Consiglio federale e il Consiglio nazionale intendono prorogare il termine di prescrizione per i danni che si verificano molto tempo dopo l’esposizione al materiale nocivo – per esempio per quelli causati dalle fibre di amianto – rispettivamente a 30 e a 20 anni per i nuovi casi. La pensa diversamente il Consiglio degli Stati, che ritiene che il termine non debba essere prorogato. Tuttavia, quest’ultimo intende attuare la sentenza del marzo 2014 della Corte europea dei diritti dell’uomo, che aveva criticato il diritto svizzero in materia di prescrizione in un caso di danno da amianto, mediante un apposito disciplinamento transitorio a favore delle vittime dell’amianto. In considerazione dei lavori della tavola rotonda, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha rinviato l’appianamento delle differenze a fine agosto 2016. La tavola rotonda ritiene che i punti di riferimento elaborati permetteranno al Parlamento di trovare una soluzione adeguata a questo problema.
UFSP