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22 November 2024
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Svizzera

SPC: cronaca di una procedura penale annunciata

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Dal mese di maggio di quest’anno, il Servizio per le Prestazioni Complementari (SPC ex OCPA), ha iniziato, come già più volte annunciato, ad inviare richiesta di denuncia penale per i beneficiari di aiuti sociali che non hanno i requisiti per poterne ricevere. Tutti coloro che finora hanno sostenuto che gli uffici non avrebbero mai proceduto a rivedere i vari dossier ed a prendere provvedimenti, hanno avuto, purtroppo per loro, poca lungimiranza.

Stanno arrivando, difatti, le comunicazioni da parte della Procura di Ginevra, attestanti le avvenute denunce penali decise, secondo quelli che sono i dettami della normativa vigente, da SPC.

Dopo l’entrata in vigore, dal 1 ottobre del 2016, le nuove norme del codice penale svizzero, nel quale sono stati aggiunti alcuni articoli fra i quali l’articolo 66a, comma e., che prevede l’espulsione obbligatoria qualunque sia la pena inflitta, quindi anche una semplice ammenda, per chiunque truffi (art. 146, co. 1) un’assicurazione sociale o di aiuto sociale o ottenga illecitamente prestazioni sociali (art. 148 a), ed il reato di truffa agli enti assistenziali, molte sono le persone che non si sono autodenunciate nei termini concessi fino alla fine del 2016 da Mauro Poggia (allora Consigliere del DEAS) o che hanno deciso di non uscire allo scoperto durante i controlli periodici che SPC effettua. Prima di detta riforma del codice penale, la truffa non era automatica pronunciata a seguito di procedimento penale. Oggi è, invece, automatica.

Come già più volte sottolineato, anche dalla sottoscritta, e confermato da fonti ufficiali, il Servizio delle Prestazioni Complementari, gode di molti poteri di ricerca ed ispettivi al fine di poter individuare le situazioni e del potere di denunciare d’ufficio tutte quelle situazioni che non sono state chiarite da chi riceve denaro pubblico per vivere. Va ricordato che tali uffici statali, erogano molto denaro per permettere a chi ne ha bisogno di vivere in una città cara come quella di Ginevra.

I controlli, oggi più che mai, si sono fatti più stretti per poter evitare di regalare denaro dei contribuenti ad altri che non hanno i requisiti per vivere a carico dello Stato.

Ecco, dunque, che in applicazione della LPCC (Legge sulle prestazioni complementari cantonali), l’ufficio può procedere a bloccare i conti correnti (art. 25 LPCC: il servizio può bloccare per iscritto a mani di qualunque persona, di qualunque istituto e amministrazioni pubbliche, i fondi, e tutti gli altri beni mobili, che appartengono a colui che è personalmente o solidalmente responsabile  di somme dovute nel momento in cui vi sia il rischio di non restituzione di prestazioni illecitamente percepite). In questo caso basta una semplice comunicazione scritta alla banca ove esiste il conto corrente del beneficiario di aiuti affinché il conto venga bloccato ed il titolare non potrà operare su detto conto. Qualunque opposizione (nei 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni recanti le somme a restituire) o impugnazione non varrà a sbloccare la situazione, a meno che il titolare del conto non sottoscriva una sorta di liberatoria che autorizza SPC a prelevare le somme fino a concorrenza del dovuto.

Nei casi più gravi, invece, SPC può procedere a denunciare penalmente le persone che non si abbiano mai autodenunciato i beni posseduti all’estero, né abbiano risposto alle richieste di revisione periodica del proprio dossier, comunicando le eventuali variazioni della propria situazione finanziaria e/o personale (anche il cambio di indirizzo o di stato civile debbono essere comunicati) che avrebbero potuto incidere sulla misura degli aiuti sociali erogati.

Come comportarsi, allora, nei casi di convocazione da parte del Procuratore generale?

Anzitutto, previo consulto con un buon avvocato penalista esperto nel settore, cercare di essere, arrivati a questo punto, il più trasparenti possibile e dare la propria disponibilità a collaborare, a pagare per quanto possibile, impegnarsi a vendere gli immobili posseduti o a chiedere la liquidazione di eventuali investimenti. L’obiettivo primario dello Stato è quello di rientrare del denaro indebitamente percepito e, a fronte della disponibilità di pagare il dovuto, potrebbe semplicemente condannare al pagamento di un’ammenda senza chiedere il rinvio a giudizio.

Diversamente si rischia una condanna penale, espulsione dalla Svizzera per i non cittadini, diventata obbligatoria (tranne qualche eccezione prevista dal legislatore) in ottemperanza alla decisione popolare del 2010 di “espulsione degli stranieri criminali” e la restituzione degli aiuti fino a 15 anni (in confronto ai 7 anni richiesti in fase stragiudiziale).

Avv. Alessandra Testaguzza

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