Manca poco alle votazioni popolari del 18 maggio 2014, in cui tra i tre oggetti in votazione c’è anche l’iniziativa popolare “Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli”, ma il Consiglio federale ha fissato in ogni caso al 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore di un nuovo divieto di esercitare un’attività a difesa dei minori e delle persone vulnerabili
In futuro un’interdizione esaustiva di esercitare un’attività e un divieto d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica permetteranno di migliorare la protezione dei minorenni e di altre persone vulnerabili dai pregiudicati con precedenti specifici. Mercoledì scorso il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore delle pertinenti modifiche del Codice penale dopo che il termine di referendum del 6 aprile 2014 è trascorso inutilizzato.
Con questa modifica di legge il Consiglio federale e il Parlamento intendono tutelare meglio la società dai recidivi, perseguendo pertanto il medesimo obiettivo dell’iniziativa popolare “Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli”. Le nuove disposizioni soddisfano e in alcuni casi addirittura superano le richieste principali dell’iniziativa senza tuttavia violare, come nel caso dell’iniziativa, il principio della proporzionalità sancito nell’articolo 5 della Costituzione federale. In caso che l’iniziativa il 18 maggio 2014 viene accettata dal popolo svizzero, la nuova legge dovrà essere modificata.
Interdizione a vita dell’esercizio di una professione
La revisione di legge è incentrata sull’estensione del vigente divieto professionale a un’interdizione esaustiva di esercitare un’attività. Come novità, il giudice potrà vietare anche attività extraprofessionali svolte presso un’associazione o un’altra organizzazione, una possibilità a cui si potrà ricorrere nel caso di tutti i crimini e i delitti contro i minori e le altre persone vulnerabili. La nuova interdizione di esercitare un’attività è inoltre per vari aspetti più severa rispetto all’attuale divieto professionale: da un lato potrà essere pronunciata anche quando il reato non è stato commesso nell’esercizio dell’attività professionale, dall’altro determinati reati sessuali commessi su minorenni e persone bisognose di particolare protezione saranno inderogabilmente puniti con l’interdizione di esercitare un’attività per dieci anni o, se necessario, a vita. Infine, sarà integrata da un’interdizione d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica. S’intende così vietare i contatti di cui l’autore potrebbe abusare per commettere reati, e proteggere la potenziale vittima, oltre che dai reati sessuali, anche dalla violenza domestica o dalle molestie.
Attuazione delle nuove interdizioni
Il giudice può disporre un’assistenza riabilitativa per il controllo e l’accompagnamento dei condannati. Tale assistenza è ordinata sempre nel caso delle interdizioni di esercitare un’attività inflitte obbligatoriamente per reati sessuali. In caso di interdizioni d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, l’autorità d’esecuzione può utilizzare braccialetti elettronici muniti di sistema GPS per controllare la posizione del reo. È inoltre creato un estratto speciale del casellario giudiziale che permette ai datori di lavoro e ai responsabili di associazioni e altre organizzazioni di accertare periodicamente un’eventuale interdizione nei confronti di un candidato o di un collaboratore.