Il 28 febbraio 2016 il popolo svizzero è chiamato a votare sull’“iniziativa per l’attuazione dell’espulsione degli stranieri” del 28 dicembre 2012. Con questa iniziativa l’UDC, intende “proseguire con l’insoddisfacente prassi utilizzata finora e basarsi sul respinto controprogetto all’iniziativa-espulsioni”. L’iniziativa d’attuazione, secondo l’UDC, vuole ancorare i principi dell’espulsione nelle norme transitorie della Costituzione federale. Questi saranno così direttamente applicabili – dopo accettazione di popolo e cantoni – e le autorità e i tribunali dovranno per forza mettere in atto la volontà del popolo, il quale vuole che gli stranieri criminali siano espulsi dal nostro Paese. Abbiamo chiesto, quindi, quali sono i pro e i contro di questa iniziativa a due rappresentanti delle diverse fazioni, ecco le risposte…
M: Marco Chiesa, Consigliere nazionale UDC
A: Angelo Barrile, Consigliere nazionale PS
In una frase: perché è importante respingere l’iniziativa di attuazione?
M:La Svizzera ha un problema di criminalità straniera; l’iniziativa fissa regole e sanzioni chiare creando maggior sicurezza per mezzo dell’espulsione dei criminali che si macchiano di reati gravi.
A:Perché questa iniziativa ferisce diversi principi di diritto di Stato in Svizzera, raggiunge una dimensione dove ci sono due tipi di giustizia, due tipi di sanzioni che sono molto differenti l’uno dall’altro, dipendente dalla cittadinanza.
Per quali reati un “secondo” ben integrato, nato e cresciuto in Svizzera, potrebbe essere espulso?
M: I reati sono descritti esaustivamente nei cataloghi dell’iniziativa d’attuazione. Uno riguarda i reati gravi che comportano l’espulsione automatica, l’altro i reati che implicano l’espulsione solo in caso di recidività.
A: La lista è lunga e ci sono reati anche “piccoli”, faccio un esempio: diciamo che c’è un giovane che con la macchina è andato troppo veloce e viene multato per eccesso di velocità. Tre anni dopo magari questo giovane insieme ai suoi amici si rende colpevole di un “piccolo reato” come il tentativo di rubare qualche birra al vicino, che certamente non si dovrebbe fare. Uno svizzero pagherebbe una multa per essere entrato in questa proprietà privata, lo straniero, però, che tre anni prima è andato troppo veloce con la macchina, verrebbe espulso. Non importa se ha bambini, se ha un buon lavoro, se è integrato. Faccio anche un altro esempio: magari sempre lo stesso ragazzo multato per eccesso di velocità, vede per strada che uno sta molestando una donna, cercando di difenderla magari finisce coinvolto in una rissa. Questa rissa sarebbe motivo di espulsione e senza il principio di proporzionalità, l’espulsione è automatica, quindi noi “secondos” siamo una categoria che viene espulsa direttamente.
Cosa significa un Sì all’”iniziativa per l’attuazione” per i “secondos” in Svizzera?
M:I secondos che delinquono potranno essere oggetto di espulsione. D’altro canto non esiste nel nostro ordinamento lo statuto del “quasi svizzero”. Se uno straniero di seconda generazione si ritiene appartenente alla comunità svizzera ha la possibilità di dimostrare la sua integrazione a mezzo del processo di naturalizzazione, che in questi casi è addirittura facilitato.
A: Questa iniziativa lascia fuori la possibilità del principio della proporzionalità, vuol dire, per ogni reato si guarda prima la cittadinanza di chi ha commesso un reato e se è straniero c’è tutta una lista di reati che comportano le espulsioni. Il popolo svizzero nel 2010 ha deciso di voler espellere tutti gli stranieri che fanno dei reati gravi e il Parlamento ha elaborato un progetto di legge che però è compatibile con i diritti dell’uomo e i diritti internazionali. Quindi si è fatta una legge rispettando la nostra Costituzione. Invece con un “Sì”, per i “secondos” significherebbe che non importa più se si è nati e cresciuti in Svizzera, se si ha famiglia qua. Si dice solo: “hai commesso un reato qua, quindi devi tornare al tuo Paese!”. E questo, anche se tanti “secondos” non hanno mai vissuto nel Paese d’origine, si viene espulsi in un paese che forse neanche si conosce. Ci sono “secondos” che non parlano nemmeno la lingua del Paese d’origine.
Se si guarda la lista dei reati, questa iniziativa va molto più in là dell’iniziativa approvata nel 2010 sulle espulsioni: viene chiamato “cartellino giallo” la procedura secondo cui se si commettono due reati in dieci anni, si viene espulsi.
Secondo l’iniziativa, il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per diversi reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta, quindi senza avere un potere discrezionale per giudicare se uno straniero merita di essere espulso. Sembra però che questo crei problemi con il principio costituzionale di proporzionalità.
Ci può chiarire questo punto?
M:La proporzionalità della pena è garantita grazie differenziazione della gravità dei reati in due distinti cataloghi. L’iniziativa permette inoltre di proporzionare la durata dell’espulsione dal territorio svizzero.
A: Il principio di proporzionalità è quello che se si è commesso un reato, un giudice decide la pena adatta considerando diversi punti: ricollegandomi al caso del giovane coinvolto in una rissa, per esempio, il giudice terrebbe in considerazione la motivazione per la quale il giovane si è trovato in quella situazione, ovvero la volontà di difendere la donna. Con l’approvazione dell’iniziativa però i giudici non avrebbero più questo potere discrezionale e questo è un problema per noi “secondos” che viviamo in Svizzera ma che per la legge, invece, siamo sempre stranieri. Quello che chiede l’UDC sarebbe già in atto con la proposta di legge del parlamento, cioè gli stranieri che commettono reati già vengono espulsi, quindi questa iniziativa grava soprattutto sui “secondos” e sarebbe una catastrofe! È da sottolineare inoltre che anche i giudici sono eletti indirettamente dal popolo, non è una casta di aristocratici. Mi chiedo anche un po’ in che direzione si sta andando, ora parliamo di “secondos”, ma in futuro potrebbe essere tolto anche il passaporto svizzero ai doppi-cittadini…
L’Ufficio federale di statistica in un rapporto ha pubblicato i dati su quanti stranieri sarebbero stati espulsi nel 2014, se fosse già stata applicata l’iniziativa per l’attuazione. Sarebbero stati espulsi totale 3’863 stranieri, di cui 1’088 con permessi B/C, 362 con permessi N/F, 58 con permessi G/L e 1’948 senza permesso di soggiorno e 407 con stato ignoto. Dei 1’088 stranieri con permessi B/C 251 espulsioni avrebbero riguardato persone nate in Svizzera e 489 con passaporto europeo.
Ecco alcuni estratti dal testo dell’iniziativa
I. Espulsione
1. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta:
a. omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale;
b. lesioni personali gravi, esposizione a pericolo della vita altrui;
c. effrazione, mediante realizzazione cumulativa delle fattispecie di reato del furto, del danneggiamento e della violazione di domicilio;
d. furto qualificato, rapina, truffa per mestiere, estorsione qualificata, ricettazione per mestiere;
e. truffa in materia di aiuto sociale e di assicurazioni sociali, nonché abuso di prestazioni sociali;
f. tratta di esseri umani, sequestro di persona e rapimento qualificati, presa d’ostaggio;
g. coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, promovimento della prostituzione;
h. genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra;
2. Il giudice o il pubblico ministero espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato per uno dei seguenti reati se nei dieci anni precedenti questi è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva o pecuniaria:
a. lesioni personali semplici, abbandono, rissa, aggressione;
b. violazione di domicilio in combinato disposto con danneggiamento oppure furto;
c. appropriazione indebita qualificata, abuso per mestiere di un impianto per l’elaborazione di dati, abuso per mestiere di carte- chèques o di credito, usura per mestiere;
d. sequestro di persona e rapimento;
e. atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate, sfruttamento dello stato di bisogno, pornografia;
f. incendio intenzionale, esplosione intenzionale, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi;
g. contraffazione di monete, alterazione di monete;
h. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, partecipazione o sostegno a un’organizzazione criminale, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo;
i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, violazione del bando;
j. denuncia mendace, riciclaggio di denaro qualificato, falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione o interpretazione;
4. Si può rinunciare a pronunciare l’espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa discolpante o in stato di necessità discolpante.
5. A prescindere dallo statuto riconosciutogli dal diritto degli stranieri, lo straniero nei cui confronti è stata pronunciata una decisione di espulsione passata in giudicato perde il diritto di dimora e ogni diritto di soggiornare o di ritornare in Svizzera.
Interviste a cura di Manuela Salamone