Adesso si fa pressione sulle adozioni
Mentre fa discutere il caso di Nichi Vendola e del compagno Eddy Testa che ha avuto in questi giorni un figlio da una madre surrogata canadese, in Italia si festeggia ancora il via libera del Senato al ddl sulle Unioni Civili anche se da molti viene vissuta come una vittoria a metà poiché si è dovuto cedere sulla questioni delle adozioni. Il ddl approvato al Senato afferma il Premier Renzi nella sua ultima Enews “segna oggettivamente un grande passo in avanti per i diritti dei cittadini omosessuali e quindi per i diritti degli italiani”, e poi passa all’attacco contro gli opposti estremismi a cui “voglio dire che è finito il tempo in cui in Italia qualcuno aveva un diritto di veto, di blocco. Siamo andati avanti sulle riforme anche quando i più ci dicevano di fermarci. A colpi di fiducia? Sì. Anche a colpi di fiducia quando era necessario. Non ci siamo fermati nemmeno alla sacrosanta esigenza di riconoscere diritti alle coppie omosessuali perché sarebbe stato incivile il contrario”.
Ma non tutti riescono ad esultare pienamente e si ritorna spesso a parlare delle adozione perché il Parlamento inizi ad esaminarne il dossier: “Sui diritti civili – dice il vice segretario del Pd Debora Serracchiani intervenendo alla scuola di formazione del partito – indubbiamente anche dal punto di vista culturale, c’è stato un passaggio in avanti straordinario, ma è solo il primo passo, non è un punto di arrivo, il percorso è ancora lungo, e la prossima settimana si parte con il ddl adozioni, adozioni per tutti sia chiaro”. Anche il ministro Maria Elena Boschi è intervenuta sostenendo che è stato “avviato un percorso non ancora finito”, ha affermato la Boschi, ora “c’è l’impegno a presentare il prima possibile una legge sulle adozioni che riguarda tutti”. Mentre per Angelino Alfano, è stato evitato il peggio: “Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura”. Infatti il leader di Ncd è riuscito a far togliere la stepchild adoption dalla legge, e soprattutto l’obbligo di fedeltà per le unioni gay, suscitando l’invidia di molte coppie etero legate da vincolo matrimoniale. Ma sulle adozioni interviene ancora Monica Cirinnà che dice di avere un dll sulle per le coppie omosessuali quasi pronto per essere “incardinato alla Camera, dove i numeri sono sicuri, in modo che arriverà al Senato blindato”.
Cosa cambierà con le nuove norme:
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce “di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni”. L’atto viene registrato “nell’archivio dello stato civile”.
COGNOME: le parti, “per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi”.
OBBLIGHI RECIPROCI: “dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio
REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
PENSIONE, EREDITÀ E TFR: Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO: si applicano “in quanto compatibili” le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.
CASA: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza.
REGIME PATRIMONIALE: i conviventi “possono” sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.
ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.