Lo scorso venerdì il Consiglio federale ha fissato al 1° ottobre 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni legali dell’iniziativa espulsione, che comportano norme più severe per l’espulsione di stranieri che hanno commesso reati. Una clausola per i casi di rigore permette tuttavia ai giudici di tenere conto delle situazioni particolari, ad esempio degli stranieri di seconda generazione
Il 20 marzo 2015 il Parlamento ha adottato le modifiche del Codice penale e del Codice penale militare volte ad attuare l’iniziativa popolare “per l’espulsione degli stranieri che commettono reati”; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2015. Il Consiglio federale ha dovuto attendere l’esito della votazione sull’iniziativa per l’attuazione prima di fissare la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Preparativi nei Cantoni e in Confederazione
In un sondaggio condotto l’anno scorso, la metà dei Cantoni ha sostenuto di non dover effettuare adeguamenti oppure soltanto adeguamenti di poco conto. L’altra metà dei Cantoni e la Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) hanno invece previsto ristrutturazioni consistenti, soprattutto nell’ambito dei pubblici ministeri, dei tribunali, degli uffici della migrazione e delle polizie, come pure adeguamenti dei corrispondenti atti legislativi in materia di organizzazione ed esecuzione. Hanno pertanto chiesto un periodo di preparazione sufficientemente lungo, superiore ad un anno.
Il Consiglio federale ritiene che la popolazione si attenda una rapida attuazione dell’iniziativa espulsione. Quanto al tempo necessario ai Cantoni, occorre osservare che in virtù al divieto di retroattività le nuove disposizioni legali sull’espulsione si applicheranno soltanto ai reati commessi dopo l’entrata in vigore, il 1° ottobre 2016. Trascorreranno probabilmente alcuni mesi fino al passaggio in giudicato delle prime sentenze con un’espulsione. I Cantoni disporranno di questo periodo supplementare per adeguare i loro atti legislativi.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge richiede anche l’adeguamento di numerose ordinanze a livello federale. Dato che i Cantoni saranno in parte direttamente interessati da tali modifiche, è prevista una corrispondente consultazione con scadenze ridotte. Queste ordinanze potranno tuttavia entrare in vigore soltanto il 1° gennaio 2017. L’entrata in vigore scaglionata è possibile, poiché le ordinanze in questione riguardano soprattutto l’esecuzione dell’espulsione e trascorreranno vari mesi prima del passaggio in giudicato delle prime sentenze con un’espulsione da eseguire.
Occorre pure modificare il casellario giudiziale svizzero, in modo che le sentenze con un’espulsione possano essere registrate e gestite conformemente alle prescrizioni legali. Con le nuove disposizioni di legge e l’adeguamento delle pertinenti ordinanze è parimenti istituita la base legale per l’attuazione della mozione Müri (13.3455), che chiedeva una statistica sull’espulsione di criminali stranieri.
Normativa più severa, ma automatismo di espulsione limitato
Le nuove disposizioni di legge sull’attuazione dell’iniziativa espulsione prevedono una normativa decisamente più severa di quella attuale per l’espulsione di criminali stranieri. Il giudice ordina un’espulsione obbligatoria, compresa tra 5 e 15 anni, in caso di recidiva di 20 anni o a vita, se uno straniero è stato condannato per un reato chiaramente definito. L’elenco dei reati comprende in particolare crimini in cui persone sono uccise, gravemente ferite o in cui è minacciata la loro vita o integrità, reati sessuali gravi e tutti i crimini contro il patrimonio.
Il giudice può in via eccezionale rinunciare a disporre l’espulsione obbligatoria se questa comporterebbe un caso di rigore grave per lo straniero e se gli interessi pubblici all’espulsione non prevalgono sugli interessi privati dello straniero a restare in Svizzera. Occorre tenere conto della situazione particolare degli stranieri che sono nati o cresciuti in Svizzera.
Il giudice può ordinare un’espulsione anche in tutti gli altri crimini e delitti previsti dal Codice penale e dal diritto penale accessorio. Questa sanzione, compresa tra 3 e 15 anni, non è obbligatoria, ma è presa sulla base di un esame approfondito del singolo caso.
DFGP