Due conoscenti, S. e L. si mettevano in proprio per un progetto immobiliare. A tal scopo hanno acquistato una parcella in un comune per CHF 212’000. Dopo essersi accordati diversamente, successivamente i due hanno cambiato le loro partecipazioni, così che alla fine S. deteneva ancora 11,5%.
Dopo la fine del progetto, S. inviava ad L. una fattura per la sua quota di utile per un ammontare di CHF 52’365. Dopo un tentativo di esecuzione non andato in porto (inclusa un’udienza di conciliazione), S. intentava causa contro L.
Il Tribunale distrettuale considerava il rapporto giuridico tra L. e S. come una società semplice e obbligava L. a pagare ad S. la somma dovuta. L. chiamava a decidere in appello il Tribunale del Canton Vaud, ricusando la formazione di una società semplice.
Una società semplice è data quando due o più persone si mettono insieme al fine di perseguire un determinato scopo con mezzi comuni. Il contributo di un socio ai sensi dell’art. 531 cpv. 1 CO può essere di natura finanziaria o personale. Il contratto societario non necessita di una forma specifica e può venir stipulato anche tacitamente. Tuttavia, se manca la caratteristica del perseguimento di uno scopo comune, ci si trova di regola di fronte ad un contratto bilaterale (di norma un contratto di prestito). La volontà delle parti contraenti è da discernere basandosi sul principio di buona fede.
Il Tribunale cantonale che ha confermato la decisione del Tribunale distrettuale, secondo cui il pagamento iniziale di S. corrispondeva ad un contributo per il raggiungimento dello scopo comune. Una società semplice può sussistere anche se tale pagamento non ha ancora avuto luogo. Il contributo può anche constare nel fatto che un socio sia presente, rispettivamente, che la sua presenza venga tollerata. Nemmeno l’eccezione dell’art. 82 CO può venir fatta valere in quanto non sussiste un contratto di sinallagmatico („Austauschvertrag“); difatti tutti i soci sono tenuti a dare un contributo al fine di raggiungere lo scopo in comune.
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