Decisione (del Tribunale federale) 4A_443/2015 del 12 aprile 2016
La decisione del Tribunale Federale (TF) riguarda un contenzioso tra due grandi megastore nel settore del fai da te e del giardinaggio, in cui uno voleva proibire al suo competitor, minacciando un processo penale, di utilizzare per i suoi prodotti le diciture „garanzia prezzo più basso“, „miglior prezzo“ e „prezzo più basso costantemente“.
Nella sua decisione, il TF ha dapprima espresso la sua prassi relativa al rapporto tra la clausola generale dell’art. 2 della Legge federale sulla concorrenza sleale (LCSl) e le fattispecie specifiche (non per forza esaustive) degli art. 3-8 LCSl. Successivamente, il TF sottolinea lo scopo dell’art. 3 let. b e let. c LCSl. Entrambi le fattispecie cercano di assicurare la trasparenza nella concorrenza attraverso l’obbligo di veridicità e chiarezza.
Il pubblico inteso come potenziale parte contrattuale deve venir tutelato dai rischi di frode ed induzione all’errore.
Il TF qualificava infine le diciture „garanzia prezzo più basso“, „miglior prezzo“ e „prezzo più basso costantemente“ come affermazioni di principio autorizzate. Tuttavia va tenuto conto di due cose: In primo luogo, questi termini sono comprensibili al pubblico raggiunto, quando sono messi in relazione a una determinata offerta di cose o servizi. In secondo luogo, l’offerente deve aver fatto gli accertamenti del caso al fine di poter dichiarare che effettivamente esso possa garantire i prezzi più bassi.
La decisione fu rimandata al Tribunale commerciale di Aargau in quanto quest’ultimo, pur avendo correttamente riportato le considerazioni in diritto, risultava non aver accertato sufficientemente le considerazioni in fatto.
Il Tribunale commerciale avrebbe in particolar modo dovuto accertare se le affermazioni pubblicitarie nel periodo del contenzioso si estendessero a tutta l’offerta o solo a singole parti di essa.
Conseguentemente, la veridicità delle affermazioni pubblicitarie sarebbe stata da verificata.
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