Decisione (del Tribunale Federale) 6B_70/2015 del 20 aprile 2016
Il ricorrente veniva accusato di aver forzato la sua ex moglie a rapporti sessuali una volta ogni fine settimana. L’istanza precedente lo aveva condannato per coazione sessuale. Il ricorrente faceva valere la violazione dell’art. 343 CPP, come pure un accertamento dei fatti arbitrario.
Nello specifico, il ricorrente si lamenta che sua moglie, contrariamente a quanto richiesto con l’istanza probatoria, non sarebbe stata interrogata mai, nonostante si trattasse di una classica situazione di „dichiarazione contro dichiarazione“.
Le riprese video dell’interrogatorio non hanno potuto bilanciare questo errore procedurale. Le accuse dell’opponente sono – assieme alle dichiarazioni del ricorrente – le uniche prove in merito ai gravi fatti di cui il ricorrente era accusato (stupro e coazione sessuale plurima).
La necessità di un’audizione in sede di dibattimento si rende evidente dalle discrepanze, contraddizioni e complicazioni a quanto sostenuto precedentemente e non per via della forma dell’esperizione delle prove tramite riprese video.
La valutazione della credibilità dell’opponente dipende in modo determinante dal fatto che la stessa possa chiarire in modo comprensibile e plausibile le soprammenzionate discrepanze ecc.
Ciò rende l’interrogatorio da parte dell’istanza precedente indispensabile. L’interrogatorio del tribunale sarebbe d’aiuto in tal senso, specialmente nei casi, come il presente, dove ci si trova nella situazione di avere una „dichiarazione contro dichiarazione“.
L’audizione personale dell’opponente sarebbe dovuta aver luogo, anche per il fatto che, l’istanza precedente aveva considerato le accuse più gravi riguardanti lo stupro plurimo come inconsistenti, notando anche una tendenza all’accanimento, risp. aggravamento dello scenario descritto dall’opponente, cosa che attentava gravemente alla credibilità di quest’ultima.