pagina a cura del Dr. Paolo Gasparini
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I ruderi, ovvero quegli immobili degradati ed inagibili, non dovranno piu’ pagare l’IMU. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 10122 depositata l’11 aprile), in cui viene ribadita l’impossibilità di <<assoggettare a ICI i fabbricati collabenti,iscritti nella categoria catastale fittizia F2>>.Insomma, se ai comuni mortali appare logico che un rudere non dovrebbe essere assoggettato all’Agenzia delle Entrate questa logica era sfuggita. Infatti negli anni passati, sono stati recapitati oltre 800mila avvisi bonari ad altrettanti proprietari per chiedere il saldo di tasse e imposte su immobili ormai fatiscenti. La Corte di Cassazione ha escluso anche la possibilità di imporre imposte sul valore venale del terreno dove è presente il rudere. Oggi pero’ risulterebbero non soggette a IMU, solo le unità “collabeni” (ovvero quelle censite al catasto, nella categoria F/2 – “Unità collabenti”, sono quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato,in stato di decozione). L’Unione delle comunità montane, (UNCEM), da anni chiede alle Entrate che per i ruderi, i diruti (fabbricati diroccati) e i collabenti, il passaggio da catasto terreni a catasto edilizio urbano non fosse obbligatorio. Dal 2012 in poi grazie al rincaro dell’IMU introdotto dal governo Monti sulle seconde case, si era visto lievitare le imposte locali sugli immobili da loro posseduti, anche se in grave stato di decozione o impossibili da affittare o da vendere. La CONFEDILIZIA, che da anni si batte per rivedere la politica fiscale sul mattone, ha fatto i conti,e scoperto che dal 2011, gli immobili ridotti nelle condizioni precedentemente illustrate sono raddoppiati (+87,2%): da 278.121 a 520.591. Un espediente adottato per evitare le imposte consiste nel danneggiare in parte la copertura del fabbricato, tanto da poter fare riaccatastare l’immobile non piu’ come civile abitazione, ma come rudere quindi non dover piu’ sborsare ulteriori imposte, per un bene che non puo’ essere utilizzato. Bisogna tenere presente che sul territorio italiano nelle zone montane, ma specialmente nelle zone appenniniche da nord a sud, il numero dei paesini e dei borghi abbandonati, la sentenza ha un valore rilevante per decine di migliaia di famiglie, che risultano intestatarie di beni immobili che non hanno alcun valore, ne capacità di produrre alcun reddito. Marco Bussone, Presidente dell’Unione delle comunità montane avverte: <<è vero che non si pagherà piu’ l’IMU sui ruderi, ma per non pagare questi fabbricati debbono essere iscritti al catasto, per scelta del titolare, mentre per quelli non iscritti,non rientrando nella definizione di fabbricato, l’imposta è dovutasulla base dell’area fabbricabile su cui grava l’immobile>>. E’ quindi opportuno comunicare al catasto, che la casetta della nonna nel borgo sperduto è F2 (categoria catastae dei ruderi) evitanto cosi’ le continue richieste dell’Agenzia delle Entrate.
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Dr. PAOLO GASPARINI
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