Tante persone quando sono ferite postano sulla loro bacheca scritti e commenti che possono ledere l’onore di una terza persona. Leggendo questo post, può essere che ti rendi conto che anche tu nutri rancore, ma non hai avuto il coraggio di esprimere quest’emozione, magari non leggi neanche attentamente un post, comunque sia metti “un mi piace o “condividi”, in un batter d’occhio ti rendi punibile penalmente in quanto aiuti il tuo amico di Facebook ad ingrossare la cerchia di malelingue.
Ecco qui un estratto di una sentenza del Tribunale federale:
146 IV 23
“In sintesi, A. è accusato di aver definito B. e l’associazione C. antisemiti, razzisti e misantropi tra l’8 marzo 2015 e il 2 ottobre 2016, con intento prevalentemente ingiurioso e senza giustificato motivo.
Aveva rivolto tali accuse al vicepresidente dell’associazione C., in occasione di una riunione di varie organizzazioni animaliste e su varie pagine Facebook. Inoltre, aveva più volte contrassegnato con un “mi piace” i post (i cosiddetti “post”) o le accuse di contenuto simile di altre persone su varie pagine Facebook e aveva condiviso uno di essi (la cosiddetta “condivisione”).”
Art. 173 CP; prova della verità in caso di giudizio di valore misto; diffamazione apponendo “mi piace” (cosiddetto “like”) a un post e condividendolo su Facebook.
Per sua natura, l’insinuazione secondo cui una persona ha un’ideologia antisemita o “nazista” non può essere verificata direttamente, ma in quanto giudizio di valore misto può essere oggetto della prova della verità secondo l’art. 173 n. 2 CP (consid. 2.2.2).
Di massima non è possibile attribuire alle funzioni “mi piace” e “condividi” un significato che oltrepassi la divulgazione del relativo post, visto che il contenuto di una simile manifestazione non ha di regola una chiara valenza. La divulgazione giusta l’art. 173 n. 1 cpv. 2 CP presuppone che l’affermazione esternata in precedenza da qualcuno sia comunicata a un terzo. Il reato è consumato unicamente quando il messaggio lesivo dell’onore, a cui reagisce il divulgatore con “mi piace” o “condividi”, è visibile a un terzo ed è da questi stato recepito (consid. 2.2.3 e 2.2.4).
L’avvocato Dominique Calcò Labbruzzo ha parlato a Radio Lora Italiana del tema delle procedure legali avviate per post, like e share sui social media il 22.5.2022
Cosa significa l’approccio olistico a queste procedure legali?
Come avvocato offro rappresentanza legale durante i procedimenti legale, ossia spiego gli aspetti giuridici di una procedura. L’esperienza m ha insegnato che comunque le situazioni che portano ad essere vittima o autore di un reato penale, nonché le conseguenze, che possono variare in base al tipo di reato, segnano le persone da entrambe le parti profondamente dal lato psicologico, ossia comportamentale. Qualora il cliente fosse aperto a considerare tutti gli aspetti della sua vita, che hanno contribuito ad avvenimenti legali spiacevoli, come consulente di vita e offro la possibilità al cliente di poter aprirsi in modo confidenziale al fine di capire meglio se stessi ed apportare quelle modifiche necessarie affinché si possa vivere con più serenità, nonostante l’accaduto.
Si tratta in effetti di una consulenza legale e psicologica per la salute mentale del cliente.
Se hai problematiche civili o penali contattami allo 00 41 78 876 82 43.
A cura di Dominique Calcò Labbruzzo
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Articolo di legge
- Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,
chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.198
- Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
- Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
- Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
- Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.