“Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 cod. civ. e ss., e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di «costruzione» è unica e non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, sicché soggiace alla disciplina sulle distanze anche il muro di sostegno di un terrapieno”. Così la Cassazione, con ordinanza n. 18108 del 23.6.202
Le riparazioni degli impianti elettrico ed idrico sono a carico del conduttore o del proprietario?
Non rientrano tra le riparazioni di piccola manutenzione a carico dell’inquilino a norma dell’art. 1609 c.c. quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al godimento dell’immobile, atteso che, mancando un contatto diretto del conduttore con detti impianti, gli eventuali guasti manifestatisi improvvisamente e non dipendenti da colpa dell’inquilino per un uso anormale della cosa locata, devono, salvo prova contraria, essere imputati a caso fortuito od a vetustà e, pertanto, la spesa per le relative riparazioni grava sul locatore che, ai sensi dell’art. 1575 n. 2, c.c., ha l’obbligo di mantenere costantemente l’immobile in stato da servire all’uso convenuto.
Dr. Paolo Gasparini