Il Governo vuole precisare a livello nazionale la pratica dell’aiuto sociale per i cittadini dell’UE
L’accordo sulla libera circolazione delle persone non prevede l’aiuto sociale a lavoratori che cercano un impiego in Svizzera, ma alcuni cantoni hanno concesso il sostegno finanziario, per lo sgomento dell’opinione pubblica. Prima della votazione del 9 febbraio sull’iniziativa contro l’immigrazione di massa, il Consiglio federale aveva annunciato due misure per reagire a questo problema e lo scorso mercoledì ha avviato la consultazione sulle modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr). Le regole nei riguardi dei cittadini disoccupati dell’Unione Europea (Ue) diventano più rigorose. L’avamprogetto posto in consultazione fino al 22 ottobre prevede di escludere dall’aiuto sociale i cittadini dell’Ue che entrano in Svizzera esclusivamente per cercare un impiego, così come i loro famigliari. Inoltre le modifiche devono chiarire a quali condizioni e da quale momento ai cittadini UE/AELS, che perdono il lavoro, viene revocato il permesso di soggiorno. L’obiettivo del Consiglio federale è di precisare questo principio a livello federale, visto che la pratica varia da cantone a cantone, e di risolvere i problemi di interpretazione dell’accordo. Colpiti dalle modifiche saranno i titolari di permessi soggiorno di breve durata (L, fino a un anno) e di dimora (B, 5 anni) che perdono il lavoro. Per i cittadini con un permesso L il diritto di soggiorno scadrà alla scadenza del permesso o alla fine del versamento delle indennità di disoccupazione. Saranno concessi comunque sei mesi di permanenza in Svizzera per cercare un impiego, ma non sarà concesso loro l’aiuto sociale. Ma i titolari di un permesso breve potranno di fatto rimanere più a lungo di un anno, perché hanno gli stessi diritti degli svizzeri nell’indennità di disoccupazione e la durata dell’indennità varia da 200 a 250 giorni.
Due casi per le persone che possiedono il permesso B, a secondo se la perdita del lavoro avviene durante i primi 12 mesi o più tardi. Nel primo caso perdono il permesso di dimora dopo sei mesi o alla fine del versamento di un’indennità di disoccupazione. Nel secondo caso potranno rimanere altri sei mesi dopo aver estinto il diritto alle indennità di disoccupazione. In entrambi i casi potranno rimanere in Svizzera anche da disoccupati e dopo tali scadenze, se dimostreranno di cercare attivamente un lavoro e hanno “possibilità” di essere assunti. Sia la legge sia il progetto del Governo non chiariscono la definizione delle “possibilità”, che dovrà essere precisata nel relativo decreto. Il progetto prevede anche misure per i pensionati dall’UE che percepiscono prestazioni complementari (PC) e non hanno diritto al soggiorno. Questa regola è difficilmente applicabile, poiché le competenti autorità cantonali della migrazione non sono in grado di sapere chi riceve PC. In questo caso in futuro si prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità in merito al versamento di prestazioni complementari. Le autorità cantonali della migrazione saranno informate se uno straniero senza attività lucrativa percepisce prestazioni complementari. Al contrario le autorità responsabili delle PC saranno a loro volta informati se revocare o prorogare un permesso di dimora.