Il libero scambio delle informazioni potrà iniziare solamente dopo che lo Stato richiedente (uno stato membro o la Svizzera) ha esaurito le normai fonti di informazioni disponibili secondo le procedure internazionali. Rimane chiaro che nel presentare una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo firmato l’Autorità competente sello Stato richiedente fornisce all’Autorità Competente dello Stato interpellato le seguenti informazioni:
Identità della persona oggetto della verifica o dell’indagine;
Periodo per il quale sono richieste le informazioni
Una descrizione delle informazioni richieste, compresa la loro natura e la loro forma in cui lo Stato richiedente vorrebbe ricevere le informazioni dello Stato interpellato;
Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni
Norme ed indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste.
Con il presente accordo rimane inteso un punto cardine, non comprende nessun tipo di scambio di informazioni su base spontanea. Rimane inteso che nel caso di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo continuano ad applicarsi le norme di procedura amministrativa relative ai diritti dei contribuenti in vigore per lo Stato Richiesto (uno Stato membro o la Svizzera). Rimane inteso che queste diposizioni mirano a garantire al contribuente una procedura equa e non impedire a ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.
Riservatezza e protezione dei dati personali.
Qualsiasi informazione ottenuta da una giurisdizione (uno Stato e la Svizzera) conformemente al presente accordo è considerata riserva e tutela allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale di tale giurisdizione e nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto nazionale vigente e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto nazionale della giurisdizione che fornisce le informazioni.
Tali informazioni sono comunicate soltanto dalle persone o alle autorità (tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell’accertamento, delle riscossioni o del recupero delle imposte di tale giurisdizione delle procedure o dei procedimenti concernetti tali imposte delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte o dei relativi controlli. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità suddette, e unicamente per i fini specificati nella fase precedente. Le persone o le autorità possono rivelare le informazioni in udienza pubbliche dinanzi a tribunali o in decisioni giudiziali relative alle imposte in questione.
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