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2 May 2024
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L’accordo di scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera

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Secondo lo standard dell’OSCE le informazioni di scambio riguardano i numeri di conti, il numero di identificazione fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti all’estero che detengono un conto in un paese diverso dalla Stato d’origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Il beneficiario effettivo del conto secondo le disposizioni internazionale relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro, deve essere identificato in applicazione dello standard dell’OSCE.
Lo scambio automatico di informazioni avviene nel seguente modo: le banche determinati strumenti di investimento collettivo e compagine di assicurazione trasmettono alle autorità fiscali nazionali le informazioni sui contribuenti all’estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo Stato d’origine. Queste informazioni vengono inoltrate automaticamente una volta all’anno all’autorità fiscale del rispettivo Stato partner.
I dati scambiati dei clienti possono essere impiegati solo per gli scopi concordati, in questo caso per l’esecuzione della corretta tassazione. Lo standard non prevede però alcuna direttiva su come le autorità fiscali nazionali devono procedere. Ovviamente la protezione dei dati deve essere assolutamente garantita.
La Svizzera, per poter introdurre lo scambio automatico di informazioni, deve modificare l’iter legislativo. Secondo la legge svizzera non è consentita un’introduzione dello scambio automatico prima del 2017/2018. Durante l’estate del 2015 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento le relative basi legali. Con riserva dell’approvazione del Parlamento e in caso di referendum anche degli aventi diritto di voto, gli istituti finanziari potrebbero iniziare a rilevare i dati dei conti dei contribuenti residenti all’estero nel 2017 ed effettuare il primo scambio di dati nel 2018.
Le attuali basi giuridiche svizzere escludono lo scambio automatico di informazioni. È anzitutto necessaria una legge di attuazione nel diritto interno. Gli accordi per introdurre lo scambio automatico d’informazione con i singoli stati partner avvengono tramite un trattato internazionale o tramite l’accordo multilaterale tra autorità competenti completato da un accordo bilaterale con lo Stato partner interessato. I vari trattati internazionali e gli accordi bilaterali per essere operativi in Svizzera necessitano dell’approvazione del Parlamento federale.
Con questo accordo lo scambio d’informazione sarà automatico tra i 28 Stati membri dell’EU. Non sono più necessari accordi specifici con singoli paesi membri.
Grazie all’accordo dello scambio di informazioni cosa ottiene la Svizzera dall’UE?
L’accordo sullo scambio automatico d’informazione è reciproco, ovvero i paesi membri dell’UE hanno gli stessi obblighi rispetto alla Svizzera e viceversa. Le autorità fiscali svizzere ricevono automaticamente informazioni su contribuenti svizzeri con un conto in uno Stato membro dell’UE. L’introduzione di uno standard globale non è inoltre formalmente collegata a operazioni di compensazione. La Commissione europea ha tuttavia segnalato ai suoi paesi membri l’importanza, anche nel loro proprio interesse, di una regolarizzazione del passato prima di introdurre lo scambio automatico d’informazione. Nell’ottica di un miglioramento dell’accesso al mercato sono stati condotti i primi colloqui esplorativi con l’UE concernenti la fattibilità e la possibile impostazione di un accordo settoriale sui servizi finanziari.

 

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