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21 November 2024
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Confedilizia-CH Varia

Agevolazioni fiscali a chi affitta una casa a canone concordato

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Oggi in Italia prendere in affitto una casa di 100 metri quadrati ha un costo da un minimo di 2000 a un massimo di 5000 euro all’anno. Per i proprietari, sono previste agevolazioni fiscali, questo è quanto prevede l’accordo siglato tra i proprietari e 178 comuni. Il rilancio del mercato dell’affitto riporta la Confedilizia, è un obiettivo che ha dovuto tenere conto degli interessi delle diverse categorie. Il così detto canone calmierato è applicabile ai contratti standard di 3 anni più due, a quelli transitori, ovvero quelli che hanno esigenze abitative di breve durata e a quelli per studenti universitari. I comuni sono stati divisi in due fasce, per numero di abitanti, ed in base alle caratteristiche dell’alloggio, compresa la presenza di tecnologia, come per esempio, internet e fibra ottica, l’affitto cambia.

La Lombardia è stata la prima regione in Italia a siglare questo accordo tra le parti, senza alcun dubbio un ottimo obiettivo raggiunto, che consentirà una regolamentazione di un mercato poco trasparente, a volte, con clausole poco chiare. Ma i vantaggi ci sono anche per i proprietari di casa, che non solo potranno contare sulle agevolazioni fiscali legate alla cedolare secca, con l’aliquota di tassazione che passa dal 21 al 10%, ma anche sulla diminuzione dell’IMU. Infatti alla riduzione del 25% prevista dallo Stato, è possibile aggiungere quella del comune. A seconda del comune lo sgravio sull’IMU andrà da un minimo del 10% ad un massimo del 50% (vedi comune di Vigevano) sgravio da sommarsi al 25% previst

o dallo Stato. Nei giorni scorsi l’accordo è stato firmato dalle associazioni della proprietà edilizia (Ape Pavia – Confedilizia – Uppi – Confappi – Appc) e dalle associazioni sindacali degli inquilini (Sunia – Sicet – Uniat – Conia).

Dolo omissivo e locazione

“Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l’annullamento del contratto, solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l’altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. N. 11009/18), indeita. In applicazione di tale principio la Suprema corte, con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sulla possibilità di un imminente recesso della banca conduttrice dei locali oggetto del contratto, potesse configurare una ipotesi di dolo omissivo, ritenendo dirimente la circostanza che nel contratto di locazione tra la venditrice e la banca, conosciuto dall’acquirente, era prevista la facoltà di recesso “ad nutum” del conduttore e che, perciò, quel reddito locativo non era, né poteva essere considerato, sicuro.

A cura dell’ufficio legale della Confedilizia Giurisprudenza casa

Per maggiori informazioni

Dr. PAOLO GASPARINI Presidente Confedilizia-CH e Avv. UE Enrico Forghieri Via Magoria 9 – 6500 Bellinzona Tel.: +41-789500213

 

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