Andrea va dal medico Nerone, il quale gli attesta un‘inabilità al lavoro per tre mesi, sebbene questo non sia vero. Nerone gli prescrive ulteriori esami naturalmente non necessari. Andrea presenta il certificato medico al datore di lavoro, il quale lo invia all‘assicurazione perdita di guadagno. Quest‘ultima scopre la verità e sporge denuncia penale. Di che reati si è reso punibile Nerone?
1. Falso certificato medico
I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Dal profilo soggettivo l’intenzione dell’autore – ovvero la sua consapevolezza e la sua volontà di commettere il reato deve riferirsi sia alla falsità del contenuto del certificato da lui allestito che alla destinazione dello stesso per uno degli scopi enumerati dal disposto. Il reato può essere commesso anche per dolo eventuale. In questo caso, è sufficiente che l’autore accetti l’eventualità che il certificato possa avere un contenuto falso e che esso possa essere utilizzato per una delle ipotesi contemplate dalla norma.
Compie il reato per negligenza l’autore che, per un’imprevidenza colpevole, non scorge il carattere inveritiero delle sue attestazioni. Una diagnosi sbagliata, di per sé, non significa che egli abbia agito negligentemente, fermo restando che il controllo medico deve avvenire secondo le regole dell’arte e lo stato attuale della scienza. Agisce, invece, con negligenza l’autore che rilascia un falso certificato medico sulla scorta di un esame superficiale o che non possiede la necessaria formazione per formulare una diagnosi rivelatasi errata
2. Truffa
Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il medico ha, non solo nei confronti dei suoi pazienti, ma anche delle casse malati per cui egli opera, una funzione di garante, essendo egli un professionista che beneficia di una posizione privilegiata e che gode di una fiducia particolare. Lo stesso rapporto di fiducia particolare deve esistere, per analogia, nei confronti degli assicuratori privati che pure hanno il diritto di fare fede ai certificati o alle fatture che emanano dai medici.
Pertanto, quando un medico fattura una prestazione non eseguita o certifica uno stato di salute inveritiero all’attenzione di un assicuratore non soltanto inganna poiché afferma una cosa non vera, ma inganna astutamente poiché, da un lato, afferma una cosa non vera in un documento che fa fede del suo contenuto e, d’altro canto, proprio in forza della sua posizione di garante, può contare sul fatto che, di norma, il destinatario non procederà a controlli particolari circa il contenuto del certificato.
Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo, Art & Law by Calcò – Bachmannweg 9, 8046 Zürich, 078 876 82 43,
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