l’avvocato risponde rubrica a cura Dott. Giuseppe Privitera
Il problema delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio, è una delle ipotesi più classiche della vita condominiale, che non di meno, è sempre stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei giudici. Finalmente a fare chiarezza su questa materia è arrivata, anzi sono arrivate le sezioni unite della Cassazione che con la sentenza n. 9449/2016 depositato il 10 maggio hanno specificato natura della responsabilità e relative conseguenze sulla ripartizione delle spese.
Con la presente sentenza è stato affermato il seguente principio: in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivano da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuraio esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello, in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o si parte di esso, propria del lastrico solare o della Terrezza a livello, ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari all’ conservazione delle parti comuni art. 1130 cod.civ. e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria art. 1135 cod.civ. il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod.civ il quale pone le spese di ripartizione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usurario esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Questo ovviamente in assenza della riconducibilità del danno alla condotta colpevole del proprietario o titolare del diritto di uso esclusivo. Nel caso in cui, infatti costui sia l’unico responsabile delle infiltrazioni s’acqua per via appunto di una sua condotta colpevole le spese saranno addebitabili a lui soltanto.
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