Art. 141 cpv. 3 CPP
Le autorità penali che nonostante incompetenza territoriale dispongono di un esame del sangue violano unicamente una norma di natura puramente regolamentare. Ciò non minaccia l’utilizzabilità delle prove acquisite.
Il convenuto – dopo essersi fermato ad un bar – si trovava alla guida del suo automezzo sulla strada principale della cittadina di Wald (SG) in direzione Schwellbrunn (AR). Una pattuglia di polizia lo notava a Wald e decideva di seguirlo e, presso Schwellenbrunn, sottoporlo ad un controllo per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Durante il controllo la pattuglia avvertiva odore di alcool. Il convenuto si rifiutava di sottoporsi ad un etiltest via soffio, accettando un controllo del sangue. Tale controllo ebbe luogo nell’ospedale di Herisau e da esso risultava una concentrazione di alcool nel sangue dell’8 per mille.
Ne conseguiva un’imputazione del qui convenuto presso la prima istanza giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Tale istanza accertava l’innocenza del convenuto, motivandola con l’illegalità dei mezzi di prova assunti dalle autorità di polizia. La competenza in merito alla persecuzione e giudizio del reato risiedeva – secondo la prima istanza – esclusivamente presso le autorità di Appenzello Esterno, sul di cui territorio il controllo del sangue ha avuto luogo.
La prima istanza affermava che le regole sulla competenza della territorialità abbiano carattere di norme di legge ai sensi dell’art. 141 cpv. 2 CPP e non di semplici indicazioni (art. 141 cpv. 3 CPP). Conseguentemente, le prove acquisite in violazione di tale norma e a scapito del qui convenuto risultano inutilizzabili.
L’autorità di ricorso doveva quindi verificare, se l’utilizzabilità delle sopraccitate prove fosse legale o meno. Quest’ultima affermava che nonostante una chiara violazione della norma riguardante la competenza territoriale, tale norma non è stata messa in vigore al fine di garantire un procedimento penale equo (proteggendo l’accusato), ma piuttosto al fine di garantire la sovranità cantonale in merito all’organizzazione delle autorità di polizia.
Il mancato rispetto di una regola concernente la competenza territoriale risulta essere di minor importanza rispetto all’effettiva applicazione del perseguimento penale dell’accusato.
Inoltre, non è da escludere che gli organi di polizia procedano ad atti di natura poliziesca sul territorio di un altro cantone. Ciò è contemplato esplicitamente nell’art. 216 cpv. 1 CPP, secondo cui in casi urgenti alla polizia è permesso l’inseguimento ed il fermo di un accusato anche sul territorio di un altro cantone. Sotto tale fattispecie ricade il presente caso, dove un sospetto di guida in stato di ebbrezza è stato seguito e poi fermato e sottoposto ad esami in un altro cantone rispetto a quello della polizia.
Ciò è anche logico in quanto nel caso di un fuggitivo si rende necessario l’inseguimento dello stesso anche su medie-lunghe distanze. In questi casi, l’urgenza quale elemento della fattispecie è sempre dato, tanto più se ci si trova al confine tra due cantoni ed in casi in cui una perfetta sincronizzazione con le autorità dell’altro cantone non può essere raggiunta tempestivamente.
Ne consegue che il fermo di un sospetto da parte di un’autorità di polizia territorialmente non competente rappresenta solo una violazione di una (minore) norma di natura puramente regolamentare ai sensi dell’art. 141 cpv. 3 CPP. Il ritiro della patente e le conseguenze penali rimangono.
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