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28 April 2024
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Cooperazione internazionale fra autorità fiscali

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Scambio automatico di informazioni

Il parlamento svizzero in data 18.12.2015 in vista dell’introduzione dello standard OSCE per lo scambio automatico di informazioni, ha approvato la Convenzione sula reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale l’Accordo multimediale fra autorità competente concernenti lo scambio automatico di informazioni.
Nel quadro di queste basi giuridiche il Parlamento svizzero deve ogni volta ratificare un accordo bilaterale con un altro stato allo scopo dimettere in opera lo scambio automatico di informazioni. In vista dell’entrata in vigore delle suddette norme riguardanti lo cambio automatico di informazioni, il consiglio federale svizzero ha approvato l’Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali vigore dal 1 gennaio 2017 che contiene la disposizioni di esecuzione della suddetta LSAI.
Tra l’altro definisce quali siano gli istituto finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione e quali siano i conti tenuti alla comunicazione. Inoltre la disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica da parte di istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.
L’ordinanza stabilisce inoltre ulteriori norme necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni e contiene disposizioni di esecuzione riguardanti sia i compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sia il sistema di informazione nonché le disposizioni alternative del Commercio del OSCE relativo allo standard comune di comunicazione e di adeguata verifica relativa ai conti finanziari.
Lo scambio automatico di informazioni non potrà riguardare conti bancari, depositi, ne transazioni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2017. Per ciascuno degli accordi ratificati dalla svizzera con altri Stati rispettivamente con l’Unione Europea riguardo allo scambio automatico di informazioni si stabilisce la data a partire dalla quale ha luogo lo cambio automatico di informazioni essendo pertanto esclusa un’applicazione retroattiva.

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