Dopo il trasferimento di proprietà di un autorimessa sono subentrate difficoltà aziendali.
A seguito di una discussione un lavoratore ha sofferto di problemi di salute, cadendo in una grave depressione. Quest’ultimo è stato malato durante un periodo di più mesi, inizialmente non presentandosi al lavoro e successivamente lavorando solo a metà tempo.
La datrice di lavoro attendeva il decorso del termine di protezione dalla disdetta, licenziando il lavoratore paventando motivi economici.
La disdetta è da considerarsi abusiva se essa è dovuta ad una ragione intrinseca alla personalità del destinatario a cui quest’ultimo ha diritto, fintanto che ciò non sia legato al rapporto di lavoro, rispettivamente non nuoccia gravemente ad esso. Con „ragione intrinseca“ viene contemplata anche la malattia. Tuttavia, se tale malattia grava eccessivamente sul lavoro, la disdetta del contratto di lavoro non è da considerarsi abusiva.
In quest’ultimo contesto, la disdetta a seguito di un lungo periodo di incapacità lavorativa, non riconducibile ad una violazione degli obblighi del datore di lavoro, non è da considerare abusiva.
Nella presente vertenza, il lavoratore fu licenziato per motivi economici riconducibili alla prolungata assenza per malattia. Tuttavia, è stato proprio il comportamento della datrice di lavoro a causare l’incapacità lavorativa del lavoratore. Ne consegue che la disdetta è da considerarsi abusiva.
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