Una sopraelevazione deve essere considerata come nuova costruzione e può essere di conseguenza eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante”. Inoltre, “una sopraelevazione, comportando sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro, non può qualificarsi come risanamento conservativo o ricostruzione dei volumi edificabili preesistenti, i quali hanno solo lo scopo di conservarne i precedenti valori”.
Così il Tar Lazio (Roma, sez. II stralcio), con sentenza n. 7136 del 14.6.2021.
Nozione di costruzione
Ai fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873 del codice civile e seguenti, e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di «costruzione» è unica e non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 15441 del 3.6.2021.