Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo:
– i cittadini italiani residenti in uno Stato dell’Unione europea e regolarmente iscritti all’AIRE; - i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente nei Paesi UE per motivi di studio o di lavoro, presentando – entro i termini di legge – apposita domanda al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Il voto all’estero per i rappresentanti italiani si esercita presso i seggi appositamente istituiti dagli Uffici consolari. L’elettore riceve a casa da parte del Ministero dell’Interno italiano il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell’orario delle votazioni. Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’Ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.
L’elettore italiano residente all’estero o temporaneamente in un Paese dell’UE per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.
L’elettore italiano residente all’estero può anche optare per il voto per i candidati del Paese in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle Autorità del Paese di residenza estera. Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato italiano non si potrà esprimere il voto anche per il candidato locale e viceversa. I cittadini italiani residenti nei Paesi non membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune apposita cartolina avviso.