Il “decreto crescita”, in corso di esame da parte del Parlamento, contiene un’ennesima norma in materia di locazioni brevi. Negli ultimi due anni è almeno la quarta, solo a livello nazionale (poi ci sono le mille regole stabilite dalle singole Regioni e dai singoli Comuni).
In precedenza, infatti, era stato previsto: 1. Obbligo, per agenti immobiliari e portali web, di trasmettere all’Agenzia delle entrate nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile; 2. L’obbligo, sempre per agenti immobiliari e portali telematici, di effettuare una ritenuta al 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario, provvedendo al relativo versamento; 3. L’obbligo, per locatori e sublocatori, pena l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, di comunicare alla Polizia di Stato le generalità delle persone alloggiate, entro le 24 ore successive al loro arrivo (e “con immediatezza” nel caso di soggiorni non superiori alle 24 ore), attraverso il portale Alloggiati Web e previa richiesta alla Questura delle credenziali di accesso.
Ora, la nuova disposizione, che entrerà in vigore non appena il “decreto crescita” sarà stato convertito in legge, prevede che presso il Ministero dell’agricoltura e del turismo sia istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, che dovrebbero dotarsi di un apposito “codice identificativo”.
Dato che in Italia non esiste la categoria degli “immobili destinati alle locazioni brevi”, la norma – per come è formulata – impone teoricamente un nuovo adempimento a carico di circa 32 milioni di abitazioni. Ciascuna di esse, infatti, può essere in ogni momento destinata, fra l’altro, alla locazione breve, per specifiche esigenze transitorie degli inquilini, siano essi lavoratori, studenti, familiari di persone degenti in ospedale, turisti.
Naturalmente non è questa l’intenzione del Governo, che presumibilmente provvederà ad aggiustare il tiro attraverso il previsto decreto attuativo. Tuttavia, non si comprende l’esigenza di una ulteriore regolamentazione dell’affitto breve. Come visto, adempimenti e sanzioni per questa tipologia di locazioni sono già molti e rilevanti. Dovrebbero, anzi, essere semplificati e armonizzati, ad esempio disponendo che la comunicazione di pubblica sicurezza abbia una valenza generale, anche con riferimento alle esigenze di Regioni e Comuni, che invece continuano ad imporre adempimenti in tal senso.
Più in generale, bisognerebbe smetterla di guardare agli affitti brevi con sospetto e coglierne invece le mille implicazioni positive per l’economia italiana, compresa la rinascita dei nostri borghi abbandonati (per tacere dell’aiuto che essi rappresentano per i proprietari, gravati dalla patrimoniale Imu/Tasi da 21 miliardi di euro l’anno).
Cos’è e di cosa si occupa Confedilizia-CH
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