-0.9 C
Zurich
22 November 2024
Image default
L'avvocato risponde

Eredità: la ripartizione dei debiti tra gli eredi

Print Friendly, PDF & Email

In materia di ripartizione tra gli eredi dei debiti deve innanzitutto precisarsi che l’art. 752 c.c. regola i rapporti tra i coeredi e non quelli con i creditori a cui va applicato l’art. 754 c.c. Il 

testatore può derogare all’art. 752 c.c.con la conseguenza che la disposizione testamentaria acquisisce natura di legato a carico degli eredi onerati e a favore di quelli esonerati. Salvo che il testatore abbia disposto diversamente, di norma, i coeredi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie al pagamento dei debiti ereditari.

Ripartizione dei debiti tra gli eredi: come funziona

L’art. 752 c.c. prevede che i coeredi contribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il “de cuius” abbia stipulato l’obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote (C., Sez. II, 25.10.2000, n. 14063).

Essendo la diversa distribuzione dei debiti agli eredi, una mera facoltà del testatore è possibile e non riconducibile a clausola vessatoria, un clausola inserita dal testatore in un contratto di conto corrente bancario con la quale abbia pattuito che per le obbligazioni derivanti da contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del medesimo.

La clausola di un contratto concluso dal “de cuius” in un contratto riconducibile alla norma dell’art. 1341 c.c. (nella specie, un contratto di conto corrente bancario), con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi di natura vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall’art. 1341 c.c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall’altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell’art. 752 c.c. “salvo che il testatore abbia disposto diversamente”, potendo il debitore apporre ai suoi beni i carichi che più gli aggradano, salva agli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all’eredità o accettandola con il beneficio d’inventario (C., Sez. II, 7.4.2005, n. 7281).

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al “de cuius” e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi (C., Sez. II, 3.1.2002, n. 28).

I debiti e i pesi ereditari in caso di più coeredi, non entrano in comunione, ma si ripartiscono automaticamente fra i coeredi secondo le rispettive quote dunque, anche in pendenza dello stato di comunione il coerede può ripetere quanto abbia pagato per conto degli altri coeredi.

Ai sensi dell’art. 752 c.c., i “debiti ereditari”, ossia quei debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono con il patrimonio del medesimo, e i “pesi ereditari”, ossia gli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione, non entrano in comunione ma si ripartiscono automaticamente fra i coeredi in relazione alle rispettive quote e, quindi, anche in pendenza dello stato di comunione, il coerede può ripetere quanto abbia pagato per conto degli altri coeredi.

Per problemi legali, informazioni e pratiche di ogni genere i lettori

de la Pagina possono scrivermi o telefonare:

Falkenconsulting – Thurgauerstr. 117 – 8152 Glattpark

Dott. Giuseppe Privitera: +41435572850; +41786144344; [email protected]

Ti potrebbe interessare anche...

Tassa rifiuti: Tia non dovuta se l’immobile è inutilizzato

Redazione La Pagina

Il secondo pilastro LPP o BVG (seconda parte)

Redazione La Pagina

L’accordo di scambio automatico di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera

Redazione La Pagina

Lascia un commento

I cookies ci permettono di garantire la funzionalità del sito, di tenere conto delle vostre preferenze e consentirvi una migliore esperienza di consultazione dei nostri contenuti. Continuando a navigare sul nostro sito l’utente accetta l’utilizzo dei cookies. Accetto Leggi di più