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27 April 2024
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Il secondo pilastro LPP o BVG

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La legge BVG o LPP è entrata in vigore il 25 giugno 1982. La suddetta legge è nata con lo scopo di una previdenza professionale la quale comprende l’insieme delle misure prese su base collettiva che assieme alle prestazione dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità la quale consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita quale all’insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità). La suddetta assicurazione è obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati.
I lavoratori i quali hanno compiuti 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21’150 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore di un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione. I beneficiari di indennità giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

Principio
Le principali compenti del sistema dei 3 pilastri sono:
La previdenza statale detta primo pilastro;
La previdenza professionale detta secondo pilastro;
La previdenza privata detta terzo pilastro.

Inizio e fine dell’assicurazione obbligatoria.
Generalmente l’assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro; per i beneficiari d’indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione, invece, l’inizio decorre dal primo giorno in cui vengono versate le indennità. L’obbligo di assicurare termina quando vengo soddisfatte le seguenti condizioni:
• Viene raggiunta l’età ordinaria di pensionamento;
• Viene sciolto il rapporto di lavoro;
• Non viene conseguito il salario minimo;
• La persona assicurata no ha più diritto alle indennità giornaliere dell’assicurazione disoccupazione perché il relativo termine è scaduto.
Per i rischi di decesso e d’invalidità il dipendete rimane assicurato presso la stessa istituzione di previdenza per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Può accadere che cambiando posto di lavoro l’ammontare del premio versato dal nostro ex datore di lavoro rimane presso il vecchio istituto assicurativo, non viene versato presso il nuovo istituto assicurativo. Per legge questi premi i quali giacciono dormienti presso l’istituto assicurativo del nostro ex datore di lavoro vengono versati nel fondo LPP. Per avere una panoramica completa bisogna fare una richiesta di verifica all’ufficio centrale del secondo pilastro, in questo modi si ha un quadro completa dei propri premi. Durante la vita lavorativa una persona la quale ha cambiato vari posti di lavoro, potrebbe avere dei premi versati i quali attualmente sono depositati all’interno del fondo LPP, può accadere che non ci sia stata comunicazione nel cambiamento dell’istituto assicurativo. Questa ricerca può essere fatta anche nel caso in cui una persona è già andata in pensione.

 

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