Art. 146 CP
Sentenza (del Tribunale federale) 6B_887/2015 dell’8 marzo 2016
Il ricorrente ordinava online una stampante per un prezzo di vendita di CHF 2’210.-, pur non volendo e potendo pagare il prezzo.
Conseguentemente, la fattura per il pagamento della stampante inviata non veniva saldata ed è stato possibile ottenere la somma per la stampante soltanto dopo un procedimento di riscossione debiti.
Il ricorrente si lagnava nel procedimento penale che il suo comportamento non poteva venir qualificato come truffa mediante „inganno con astuzia“ ai sensi dell’art. 146 CP.
Nella fattispecie dell’inganno per astuzia, la corresponsabilità della vittima gioca un ruolo cruciale. Difatti, non risulta esserci „astuzia“ se la vittima avrebbe potuto evitare l’errore applicando un minimo di precauzione. Tuttavia, il diritto penale cessa di tutelare la vittima solo nel caso in cui quest’ultima si sia resa colpevole di sconsideratezza, non di semplice negligenza.
Il Tribunale federale (TF) risulta d’accordo con l’istanza precedente sul fatto che l’ambito di tutela della fattispecie della truffa ai sensi dell’art. 146 CP contempli anche le normali attività commerciali quotidiane. Tuttavia, contrariamente alle considerazioni dell’istanza precedente, un acquisto di una stampante ad alte prestazioni per il prezzo sopraccitato non rientra più nell’ambito delle normali attività commerciali quotidiane.
L’invio di una costosa stampante ad alte prestazioni ad un privato con una cedola per il versamento del prezzo è da considerarsi quale comportamento rischioso da parte della venditrice. L’apparecchio avrebbe dovuto essere inviato solo dopo aver avuto la sicurezza della transazione finanziaria, cosa che la venditrice ha omesso.
Una verifica superficiale della solvibilità del ricorrente avrebbe chiarito come lo stesso fosse palesemente insolvibile e che quindi, ad esso mancava sia la volontà che la possibilità di pagare.
Tali verifiche non possono venir qualificate come sproporzionate o irragionevoli e risultano quindi presumibili. Questo anche alla luce del fatto che il ricorrente non ha proceduto a particolari macchinazioni e che la venditrice non si trovava in posizione subordinata rispetto al ricorrente.
Conseguentemente, il comportamento della venditrice è da qualificarsi come sconsiderato e un inganno ad opera del ricorrente non è dato. In via del tutto eccezionale, il comportamento del ricorrente viene posto in secondo piano a seguito della grave mancanza di precauzioni basilari della venditrice.
Pur essendo vero che la prassi del TF esclude l’incriminazione del truffatore solo in casi eccezionali, il TF ha qualificato l’affare (compravendita della stampante) come un’attività commerciale inusuale.
Il TF ha preso come metro di misura un’economia domestica con un’entrata di CHF 6’650.-, scenario in cui la compravendita sarebbe corrisposta ad un terzo delle entrate. Tuttavia il TF non ha voluto fornire una somma di riferimento generalizzata per gli affari esulanti dalle attività commerciali quotidiane. Di conseguenza non vi è stata commessa alcuna truffa.
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