Il Consiglio federale vuole che i reati siano sanzionati in modo adeguato e modifica pertanto diverse sanzioni previste nel Codice penale
Nelle modifiche si tratta innanzitutto dei reati violenti e dei reati sessuali, spesso commessi contro donne e bambini. In futuro questi reati saranno puniti con maggiore severità. Nel contempo, il Consiglio federale rende più equilibrato il rapporto tra le comminatorie. La scorsa settimana ha adottato un messaggio a tale riguardo.
Negli ultimi 40 anni la Parte speciale del Codice penale è stata oggetto di più di 70 revisioni per tenere conto del cambiamento dei valori e della morale, dell’evoluzione tecnica e delle convenzioni internazionali. Finora non era ancora mai stata eseguita un’analisi comparativa per stabilire se le comminatorie corrispondono alla gravità dei diversi reati e se vi è un rapporto equilibrato tra loro; il Consiglio federale se ne è occupato ora.
Nel comunicato del governo si legge che il progetto del Consiglio federale vuole mettere a disposizione del diritto penale strumenti differenziati per sanzionare i reati lasciando il necessario margine ai giudici. Nel contempo, le diverse comminatorie devono essere armonizzate per rendere più equilibrato il rapporto tra loro. La revisione non crea sanzioni completamente nuove, ma si limita a modificare singoli punti concentrandosi sui reati sessuali e sui reati contro l’integrità e la vita.
Raddoppiamento della pena minima per la violenza carnale
Spesso le vittime di violenza sessuale soffrono intensamente e a lungo delle sequele fisiche e psichiche del reato, ragione per cui la pena minima per la violenza carnale deve essere aumentata da una pena detentiva di un anno a una pena detentiva di due anni, ovvero raddoppiata. In futuro uno stupratore dovrà in ogni caso scontare almeno una parte della pena. Inoltre, la fattispecie è ora formulata senza connotazioni di genere e in futuro si applicherà anche agli atti analoghi alla congiunzione carnale.
Per quanto riguarda gli atti sessuali che non corrispondono ad una violenza carnale con fanciulli inferiori a 12 anni viene introdotta una pena detentiva minima di un anno, perché si tratta di soggetti particolarmente bisognosi di protezione. Nel caso di una violenza carnale la pena detentiva minima è pari due anni.
La pena minima per le lesioni gravi viene inasprita e passa da una pena detentiva di sei mesi a una di un anno. Viene inoltre aumentata in determinati casi di attacco contro i funzionari. Se la violenza nei confronti delle autorità e dei funzionari è ad opera di un gruppo, la pena pecuniaria minima passa da 30 a 120 aliquote giornaliere. Inoltre la commissione per mestiere di reati contro il patrimonio deve essere uniformemente punita con una pena detentiva minima di 6 mesi. Ciò fa sì che, a seconda della fattispecie, la pena minima aumenti in alcuni casi e diminuisca in altri.
In altri settori la comminatoria sarà diminuita, ad esempio nei casi di denuncia mendace o di falsificazione d’ordini.
Impedire i reati
Il Consiglio federale si concentra con questo progetto sulla punizione dei reati. Altrettanto importante è però anche prevenirli. Recentemente, il Consiglio federale ha pertanto adottato diversi progetti legislativi e misure per aumentare la protezione nei confronti degli abusi, della violenza domestica e delle molestie; si tratta tra l’altro dell’estensione dell’obbligo di avviso per tutelare i fanciulli in tenera età e di una migliore protezione contro lo stalking grazie a cavigliere elettroniche