L’ordinamento italiano prevede che durante il periodo di gravidanza e puerperio, le lavoratrici debbano obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo determinato arco di tempo. Si parla di congedo di maternità. Tale congedo spetta anche in caso di adozioni o affidamento di minori e dà inoltre diritto a un’indennità economica che sostituisce le retribuzioni normalmente corrisposta.
Beneficiano del congedo di maternità tutte le lavoratrici dipendenti e le parasubordinate, nonché le socie lavoratrici di società cooperative e le donne assunte un contratto di apprendistato.
Periodi di astensione obbligatoria
Più nel dettaglio, la lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto e nei tre mesi successivi al parto.
Nel caso di parto fortemente prematura, ovverosia avvenuto prima dei due mesi antecedenti la data presunta, la madre ha diritto al congedo di maternità per tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo e per i cinque mesi generalmente previsti per le gravidanze che abbiano avuto un normale decorso.
Congedo anticipato
In alcuni casi, su richiesta della lavoratrice e sulla base di un accertamento medico è possibile anticipare di congedo di maternità. Ci si riferisce in primo luogo alle ipotesi di complicanze gravi della gestazione o di malattie preesistenti che la gravidanza potrebbe aggravare. La decisone in proposito spetta alla ASL. Il congedo anticipato è inoltre possibile se le condizioni ambientali o di lavoro sono da reputarsi pregiudizievoli per la salute della donna o del nascituro se la lavoratrice è addetta a mansioni pesanti pericolose o insalubri e non possono essere addetta ad altre mansioni.
Ricovero del bambino
In una precisa ipotesi è possibile sospendere il congedo di maternità: il ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata.
Si tratta di una facoltà che può essere esercitata una sola volta per ogni figlio e solo se lo stato di salute della donna risulta da certificazione medica compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa.
Trattamento economico
Il congedo di maternità da diritto alla lavoratrice a un’indennità pari all’80% della retribuzione che in determinati casi è innalzata casi, è innalzata dai contratti collettivi al 100%.
Esso inoltre è considerato come periodo lavorato ai fini della progressione si carriera a va computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Congedo di paternità.
In determinati casi, il congedo di maternità è sostituito dal congedo di paternità. Questo in particolare spetta in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre e rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità.
Esso può essere inoltre richiesto quando la madre è una lavoratrice autonoma.
Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi e coincide temporalmente con il periodo di congedo di maternità non fruito dalla lavoratrice.
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