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22 November 2024
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La collazione

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Che cosa è la collazione

La collazione è l’obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l’eredità e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, hanno l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Presupposto della collazione

Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto: in dottrina si è sostenuto che non sussista l’obbligo della collazione nel caso in cui il testatore disponga di una serie di legati o nel caso in cui proceda ad una divisione testamentaria. Nel caso di legittimario pretermesso, invece, acquistando la qualità di erede solamente a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, sarà tenuto alla collazione solamente nel momento in cui è qualificato come erede.

Soggetti tenuti alla collazione

I soggetti tenuti alla collazione sono identificati dal legislatore nell’art. 737 c.c. e sono:

• i figli;

• i loro discendenti;

• il coniuge.

Tali soggetti se concorrono alla successione sono tenuti, a norma dell’art. 737 del codice civile, “a conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.

Ovviamente una eventuale dispensa non può mai andare oltre i limiti della quota disponibile (si veda in proposito Le quote ereditarie nella successione necessaria.

L’Oggetto

L’oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius. Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori che acquistano un immobile intestandolo al figlio), i negozi misti con donazione (per la parte di donazione), ma non saranno compresi gli atti a titolo gratuito che non sono sorretti da spirito di liberalità.

Dispensa dalla collazione

La dispensa dalla collazione è qualificabile come un’ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata da de cuius nel momento in cui ha compiuto la donazione, o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile. Si faccia il seguente esempio: i successori di Tizio sono solamente i suoi due figli, Caio e Sempronio. In vita Tizio ha donato a Caio la somma di euro 40.000,00 ed il patrimonio relitto è pari a 50.000,00:

• nel caso in cui Caio non fosse stato dispensato dalla collazione: il patrimonio relitto sarebbe 40.000+50.000=90.000 da dividersi tra Caio e Sempronio € 45.000 ciascuno. Caio, avendo già avuto 40.000, avrà diritto a soli 5.000,00 euro;

• nel caso in cui Caio fosse stato dispensato dalla collazione: i 40.000 sarebbero imputati alla quota disponibile. Nel caso in esame la quota disponibile è 1/3 dell’eredità, quindi 1/3 di euro 90.000=30.000. Caio riterrà euro 30.000 quale quota disponibile e conferirà solamente euro 10.000. Questi euro 10.000 saranno sommati al relictum di 50.000 e, la somma, sarà divisa tra gli eredi Caio e Sempronio (10.000+50.000=60.000/2=30.000) e Caio, avendo conferito 10.000, preleverà 20.000. Alla fine Caio avrà ricevuto, oltre alla sua quota di legittima, la quota disponibile, per un totale di euro 60.000,00.

continua nel seguente numero

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