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24 November 2024
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Diritto

La responsabilità della vittima nei casi di un annuncio di danni truffaldino

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Riassunto e commento della sentenza del Tribunale federale

DTF 6B 184/2017

La truffa ai sensi dell’art. 146 del Codice penale è un reato particolare. A differenza dei reati classici, nei quali solitamente il colpevole danneggia la vittima, la truffa è un reato interattivo, nel quale è la vittima a danneggiare se stessa a seguito di un inganno indotto dal colpevole. Nei casi di truffa i tribunali danno molto peso alla responsabilità della vittima. Se quest’ultima si comporta in modo molto disattento, ciò può addirittura neutralizzare la colpevolezza del truffatore, portando alla sua assoluzione.

Ultimamente il Tribunale federale si è occupato delle summenzionate questioni nell’ambito di una tentata truffa ai danni di un’assicurazione. X aveva acquistato una roulotte che presentava un tetto danneggiato da grandine. Dopo l’acquisto aveva annunciato il danno alla propria assicurazione casco completo, dichiarando che questi fosse avvenuto dopo l’acquisto. Dopo che l’assicurazione gli comunicò il suo intento di voler coinvolgere un perito onde verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’assicurato, quest’ultimo ritirò la richiesta di risarcimento. L’assicurazione espose denuncia contro X, che fu condannato per truffa dai entrambi Tribunali cantonali.

Il Tribunale federale conferma nella sua sentenza che la falsa dichiarazione di un danno o delle sue circostanze corrisponde a un inganno con astuzia ai sensi dell’art. 146 del Codice penale. Con astuzia agisce una persona che afferma cose false o dissimula cose vere, per ingannare la vittima, con l’intento di procacciare a sé o a terzi un indebito profitto. Nella fattispecie il tentato inganno consisteva nel aver cercato di far credere all’assicurazione che il danno fosse avvenuto dopo l’acquisto, tentando di ottenere un risarcimento indebito.

Per valutare la gravità dell’astuzia, il Tribunale federale ha dovuto analizzare anche il grado della responsabilità dell’assicurazione. Difatti X ha fatto valere che l’assicurazione, non avendo controllato la vettura nel momento dell’acquisto, si sarebbe comportata in modo disattento, favorendo in tal modo la tentata truffa e annullando la colpevolezza di X.

Già in passato il Tribunale federale aveva confermato che non sempre la vittima è costretta ad adottare tutte le possibili misure di sicurezza per proteggersi da possibili truffe. Ad esempio nei casi in cui le misure di sicurezza risultino essere troppo costose, irragionevoli o impossibili. Ma secondo il Tribunale federale, nella fattispecie tali motivazioni non sono d’interesse. Difatti, nella sua sentenza il Tribunale federale dichiara che, chiedendo l’intervento di un perito, l’assicurazione aveva adempiuto al suo obbligo di controllo, mostrandosi così tutt’altro che disattenta. Non vi è per tanto alcuna responsabilità della vittima in grado di neutralizzare l’astuzia del truffatore.

La menzionata decisione del Tribunale federale è da apprezzare. Mettendo chiari paletti alla responsabilità della vittima e dichiarando ogni falsa dichiarazione danni quale inganno con astuzia, il Tribunale federale toglie ogni stimolo a chi intende ingannare la propria assicurazione.

PER LE VOSTRE DOMANDE, SCRIVETE O TELEFONATEMI:

Avv. Dipl.-Jur. Dominique Calcò Labbruzzo

LAW by CALCÒ – Freigutstrasse 8, CH-8002 Zürich

Tel. 078-876 82 43 Mail:<[email protected]

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