Dopo l’amnistia fiscale la SAIG, verranno trattati altri temi, di comune interesse (come successioni, diritto immobiliare, amnistia fiscale, canone Rai, esenzione pagamento IMU, etc), per gli italiani del cantone di Ginevra. L’informazione è, come sempre gratuita, presso i locali della SAIG stessa.
In questa sede ritengo opportuno informare ancora una volta i nostri concittadini, che:
1. I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, beneficiano dell’esenzione dall’IMU per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locato o concesso in comodato. L’agevolazione è riconosciuta nei confronti dei soli soggetti pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Questi i requisiti:
– il cittadino deve essere iscritto all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
– il cittadino deve essere pensionato;
– la pensione deve essere erogata dallo Stato estero dove il cittadino italiano ha spostato la residenza.
– l’unità immobiliare per la quale ottenere l’esenzione deve essere posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non deve essere data in locazione o in comodato d’uso.
Questo vuol dire che se la pensione viene erogata dallo Stato italiano, non si ha titolo per godere del beneficio fiscale.
Resta possibile tuttavia, al fine di ottenere il beneficio dell’esenzione, richiedere il trasferimento fiscale della pensione dallo Stato italiano allo stato in cui è stata fissata la residenza.
Si tratta, in particolare, del trasferimento della pensione all’amministrazione dello Stato estero che provvederà a stabilire la nuova tassazione in funzione della propria normativa fiscale.
Che succede se il cittadino italiano residente all’estero è proprietario di diversi immobili?
Con quale criterio si determinerà l’esenzione dall’Imu?
Solo una delle unità immobiliari possedute potrà essere identificata come abitazione principale.
La scelta è rimessa al pensionato e andrà effettuata in sede di dichiarazione Imu, tenendo conto degli immobili che possiedono i requisiti di cui all’art. 13 del D.L 201/2011.
Per le altre abitazioni possedute è previsto il pagamento dell’imposta sulla base delle aliquote deliberate dal Comune ove è situato l’immobile, in relazione alla tipologia di fabbricato.
Per quanto riguarda la TASI, l’unità abitativa del cittadino residente all’estero, cui viene erogata la pensione dallo Stato estero, non sarà più soggetta al pagamento della Tasi, ove sussistano i requisiti di cui alla Legge 80/2014 per l’esenzione dall’Imu, essendo assimilata all’abitazione principale.
Si ricorda che dal beneficio sono comunque escluse le categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville di lusso), A/9 (castelli e palazzi con elementi di pregi artistici e storici).
E per la TARI? Per quanto riguarda la TARI si fa riferimento alle regole fissate dalla Legge 80/2014 in base alla quale l’imposta è dovuta nella misura ridotta dei 2/3 rispetto alla somma dovuta.
La Legge di stabilità 2016 non ha apportato alcuna variazione al regime della TARI, per la quale è rimasto fermo il regime agevolato senza esenzione.
2. Altro argomento di interesse per gli italiani residenti all’estero è il pagamento del cannone TV, che oggi, come risaputo, viene pagato direttamente nelle bollette dell’energia elettrica.
Ma se non si possiede un apparecchio televisivo, come poter evitare di pagare il canone RAI?
La legge di stabilità 2016 ha previsto la presunzione di possesso della TV in presenza di un’utenza elettrica
Per evitare, dunque, di pagare il canone, bisogna mandare una dichiarazione sostitutiva attestante la non detenzione di apparecchi televisivi da parte del dichiarante né da parte di altro componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.
L’utente deve quindi compilare il modulo predisposto dall’Agenzia delle entrate ed inviarlo on- line o tramite un intermediario o tramite posta (raccomandata A/R al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22- 10121 – Torino).
Per ogni anno, poiché la prima rata semestrale scatta già dal mese di gennaio, si consiglia di anticipare l’invio del modulo già dal 20 dicembre dell’anno prima e non aspettare la scadenza del 31 gennaio, altrimenti si rischia di dover chiedere il rimborso. Tale dichiarazione dura 12 mesi, per cui, se persistono i requisiti, ogni anno la procedura va ripetuta.
La richiesta di esenzione canone RAI, se inviata dopo il 31 gennaio e, cioè, dal 1 febbraio al 30 giugno, esonera il contribuente dal pagamento del canone solo per il secondo semestre dell’anno.
Attenzione, dunque, a ricordarsi di predisporre il formulario ed inviarlo entro il 20 dicembre di ogni anno.
3. Infine, per quanto riguarda l’amnistia fiscale svizzera, si ricorda la scadenza del 30 settembre 2018, quale, al momento, ultima data per poter inviare al fisco la propria adesione.
Le sessioni informative presso la SAIG riprenderanno a partire tutti i lunedì, sempre dalla 14 alle 17, dal 17 settembre 2018 in poi.
Alessandra Testaguzza