Ecco le regole per non sbagliare
L’appetito dei Comuni costringe ancora una volta i cittadini a mettere mano al portafoglio nonostante la crisi, infatti entro il 16 dicembre andrà versato il saldo dell’IMU, che prevede in molti Comuni un esborso maggiore a causa dell’accorpamento IMU + TASI. Come c’era da aspettarsi, i Comuni, con l’occasione, hanno pensato bene di far lievitare le aliquote, giusto per gradire. Saranno esonerati solo i proprietari gestori di attività bloccate dal covid. Vediamo ora come conteggiare l’importo in modo corretto, molti Comuni non hanno fatto altro che sommare le aliquote IMU e TASI del 2019, ad esempio Milano e Roma, qui i conteggi sono semplici salvo per gli immobili dati in locazione, basta versare lo stesso importo versato a giugno. Per tanti altri Comuni invece, giusto per semplificare le cose, i proprietari di immobili dovranno riprendere in mano la calcolatrice per ricalcolare l’IMU effettivamente dovuta per il 2020, detrarre l’acconto versato ma giugno e versare la differenza. Le delibere comunali contenenti le aliquote, dovevano essere pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre, cosa che purtroppo molti Comuni non sono riusciti a fare, dovendo così posticipare la pubblicazione il 16 novembre, nonostante questo, molti Comuni risultano ancora ritardatari, pertanto il contribuente dovrà versare lo stesso importo versato a giugno ossia il 50% della tassa, poi l’anno prossimo entro il 28 febbraio 2021, (termine spostato al 1° marzo) dovranno rifare i conteggi sulla base delle aliquote rese note in ritardo e versare il conguaglio. La Pubblica Amministrazione non si smentisce mai, sembra facciano apposta a creare disguidi, ritardi per complicare la vita al contribuente.
Anche per l’anno 2020 la tassa dell’IMU non è dovuta sulla abitazione principale e relative pertinenze, (box, posti auto, solai, cantine, ripostigli) nei limiti di una per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7) è invece dovuta per gli immobili di maggior pregio, ossia quelli nelle categorie A/1 (immobili signorili) A/8 (ville) A/9 (castelli e palazzi). L’IMU riguarda i proprietari delle seconde case, così pure gli immobili affittati, anche se dati in comodato d’uso gratuito, (tra genitori e figli con una riduzione del 50%). L’IMU va versata anche per tutti gli edifici commerciali (uffici, negozi, depositi, capannoni, fabbriche, e qualsiasi altro immobile con destinazione commerciale, così pure per tutte le aree edificabili da chiunque possedute. L’IMU deve essere pagata anche sui terreni agricoli, anche se incolti, fatta eccezione per piccoli orti, sono esclusi i fondi agricoli da chiunque posseduti, ubicati in Comuni classificati montani o in collina (cir.min.14 .06.1993), sono esenti tutti i fondi agricoli condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione. Così pure sono esenti tutti i fabbricati ed i terreni appartenenti alla Chiesa od a enti religiosi.
Devono versare l’IMU tutti i proprietari di immobili situati in Italia e coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento come l’usufrutto, o chi ha il diritto d’uso del bene, così pure chi è titolare dell’enfiteusi di superficie. Qualora ci siano più proprietari, ognuno corrisponderà una somma in base alla sua quota di proprietà con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo per il proprietario che dimora abitualmente nell’immobile ed ivi ha la residenza anagrafica, gli altri comproprietari devono pagare in base la loro quota di possesso.