Il contribuente, che già è proprietario di un appartamento, non può avvalersi dell’agevolazione prima casa, qualora acquisti una porzione adiacente di immobile conseguendo pertanto la proprietà dell’intero edificio, tutto questo al fine di demolire il manufatto e ricostruire un nuovo edificio, composto da una unica unità immobiliare con destinazione abitativa.
Questa è la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad una richiesta del 21 aprile u.s. secondo cui l’operazione descritta non è assimilabile a un “ampliamento” o a un “accorpamento” della prima casa di abitazione mediante l’acquisto di un’unità immobiliare a essa adiacente, con il fine di “fondere” quest’ultima con quella “pre posseduta”. Trattasi di una risposta ingiustificatamente restrittiva, questo basandosi sul fatto che nella fattispecie, non si tratterebbe di ampliamento o di accorpamento, infatti il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, si basa sul fatto che è come se fosse la legge stessa a concedere l’agevolazione prima casa, qualora ci fosse l’acquisto di una unità immobiliare adiacente, solo qualora questo acquisto fosse finalizzato ad ampliare l’abitazione già posseduta, mediante un accorpamento o fusione degli immobili.
La verità è però’ che la legge non accenna neppure a questo tema, e che la concessione dell’agevolazione all’acquisto dell’unità immobiliare adiacente a quella pre posseduta è frutto di un’interpretazione dell’Agenzia, la quale ha ammesso, più volte che l’agevolazione per il nuovo acquisto in base al ragionamento (circolari 38/E/o5 e 31/E/lo e risoluzioni 25/E/o5 e 142/E/o9) che si tratta non dell’acquisto di un'”altra” prima casa, ulteriore rispetto a quella già di proprietà del contribuente, bensì, appunto, di un acquisto finalizzato ad ampliare l’abitazione già posseduta.
L’unico limite che viene posto è che l’esito della fusione, non dia origine ad una unità immobiliare che non può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” ovvero quelle categorie catastali che possiedono le caratteristiche di immobili non di lusso (A/1 A/8 A/9). Visto che questa è dunque l’unica ragione che supporta l’agevolazione qualora vi sia l’acquisto per l’ampliamento dell’abitazione già posseduta, non pare ci sia alcun motivo di discriminazione rispetto a quello descritto nella risposta all’interpellanza 113/2020, che di fatto riguarda l’acquisto di una porzione di immobile adiacente la proprietà già posseduta, pertanto essendo ora il contribuente divenuto proprietario dell’intero edificio, poterlo radere al suolo e ricostruirne uno nuovo, composto da una unica unità immobiliare, ovviamente in classe catastale che permetta l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.