Circolazione stradale Nuove norme nel 2019
Dall’inizio 2019 il codice della strada è interessato da alcune novità decretate dal Consiglio federale, in particolare in materia di accertamento dell’idoneità alla guida o la formazione pratica dei conducenti.
Visite di controllo dell’idoneità alla guida
Dal 1° gennaio 2019 vigerà il limite anagrafico innalzato per le visite di controllo: da tale data gli automobilisti dovranno sottoporsi all’esame medico biennale al raggiungimento dei 75 anni di età anziché agli odierni 70.
Certificati oftalmologici
Dal 1° febbraio 2019 sarà abrogato l’obbligo di presentare un certificato oftalmologico in caso di valori di acuità visiva entro i limiti e sarà stralciata dall’OAC la raccomandazione di correggere, per quanto possibile, difetti visivi.
Eliminato il vincolo del cambio automatico
Dal 1° febbraio 2019 chi sostiene l’esame pratico di guida a bordo di un veicolo con cambio automatico sarà autorizzato a condurre in seguito anche modelli con cambio manuale.
La limitazione vigente non sarà più inserita nelle nuove patenti; per quelle rilasciate in precedenza, invece, se ne potrà chiedere la cancellazione presso l’ufficio della circolazione competente, che la concederà soltanto in assenza di problemi di salute ostativi.
Legge federale sui giochi in denaro
Dal nuovo anno nella maggior parte dei casi i giocatori non dovranno più pagare imposte sulle loro vincite: ad esempio, tutte le vincite alle lotterie fino a un milione di franchi sono esenti da imposta.
AVS/AI
Contributi dei lavoratori indipendenti
Il contributo minimo aumenterà da 478 a 482 franchi. Il limite superiore della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti passerà a 56.900 franchi (finora 56.400 franchi), quello inferiore a 9.500 franchi (finora 9.400 franchi).
Contributi delle persone senza attività lucrativa
Il contributo minimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività lucrativa aumenterà a 482 franchi l’anno (finora 478 franchi). Il contributo annuo massimo AVS/AI/IPG delle persone che non esercitano un’attività lucrativa, pari a 50 volte il contributo minimo, passerà a 24.100 franchi (finora 23.900 franchi).
Assicurazione facoltativa
Il contributo minimo e aumentato da 914 franchi a 922 franchi, quello massimo da 22.850 franchi a 23.050 franchi.
Nuovo canone
Dal 1° gennaio 2019 il nuovo canone radiotelevisivo sostituirà l’attuale canone di ricezione. Presso le economie domestiche il canone sarà incassato dal nuovo organo di riscossione Serafe, che sostituirà la Billag.
Nel 2019 la fatturazione avverrà in due tappe, affinché dal 2020 l’invio delle fatture venga come sinora ripartito in maniera uniforme sull’arco di tutto l’anno. A riscuotere il canone a carico delle imprese sarà invece l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Dal 1° gennaio 2019 il nuovo canone radiotelevisivo sostituirà l’attuale canone di ricezione. Da quel momento la società Serafe sarà responsabile per la fatturazione alle economie domestiche, e l’AFC si occuperà della fatturazione alle imprese.
Canone a carico delle economie domestiche
Serafe riceve da Comuni e Cantoni unicamente i dati dei registri degli abitanti necessari per la riscossione del canone per le economie domestiche. Per garantire un afflusso costante di denaro e massimizzare l’efficienza della gestione amministrativa, anche Serafe continuerà ad assegnare in modo casuale ogni economia domestica a uno dei dodici gruppi di fatturazione. Tutte le economie domestiche appartenenti a un gruppo di fatturazione riceveranno così la fattura annuale di 365 franchi in un determinato mese. Ciò implica però che nell’anno di introduzione 2019 tutti i gruppi di fatturazione dei mesi da febbraio a dicembre riceveranno una fattura parziale per i mesi precedenti la fattura annuale. Ad esempio, un’economia domestica che è stata assegnata al gruppo di fatturazione di maggio riceverà a gennaio 2019 una fattura parziale per i mesi da gennaio ad aprile, e a maggio 2019 l’ordinaria fattura annuale per il periodo da maggio 2019 ad aprile 2020.
Canone a carico delle imprese
Sono obbligate a pagare il canone le imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera, iscritte al registro IVA e con una cifra d’affari annua minima di 500.000 franchi. Tale cifra d’affari include la cifra d’affari realizzata in tutto il mondo e indipendentemente dalle qualifiche fiscali per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, e comprende anche le cifre d’affari generate tramite prestazioni escluse o esentate dall’IVA. Le imprese con una cifra d’affari inferiore a 500.000 franchi sono tuttavia esentate dall’obbligo di pagare il canone.
Adeguamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare all’ulteriore sviluppo dell’esercito
Nell’ambito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) si prevede tra l’altro di adeguare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare alla durata dell’obbligo di prestare servizio. Inoltre, per le persone che non hanno prestato la totalità dei giorni di servizio prescritti è prevista la riscossione di una tassa d’esenzione unica. In occasione della sua seduta dell’11 gennaio 2017 il Consiglio federale ha deciso di avviare la procedura di consultazione in merito a queste e ulteriori modifiche della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO). L’entrata in vigore di questi cambiamenti è prevista dal 1° gennaio 2019.