Nel 2016 il Cantone di Ginevra ha chiesto alla Confederazione di creare una base giuridica che gli permettesse di impiegare un sistema per la sorveglianza automatica di zone vietate al traffico. Per tenere conto di questa richiesta, è stata preparata una modifica dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità che disciplinasse gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo al fine di accertare comportamenti illeciti nella circolazione stradale. Da maggio a settembre 2019 il DFGP ha condotto una consultazione in merito alla modifica menzionata. Le reazioni alla proposta sono state contrastanti. Circa la metà dei Cantoni e diverse organizzazioni hanno respinto la revisione dell’ordinanza, mentre gli altri partecipanti l’hanno approvata.
A prescindere dalla consultazione, una nuova situazione si è venuta a creare in seguito a una sentenza del Tribunale federale (6B_908/2018) del 7 ottobre 2019. In questa sentenza il Tribunale federale ha stabilito che, per l’utilizzo di un sistema per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico impiegato dal Cantone di Turgovia, non sussiste una regolamentazione sufficientemente chiara in una legge formale. Per l’impiego di sistemi per l’identificazione automatica di targhe di controllo al fine di accertare comportamenti illeciti nella circolazione stradale non è sufficiente una base giuridica nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Alla luce di questa sentenza, il DFGP ha deciso di rinunciare alla revisione di tale ordinanza.
I Cantoni hanno tuttora la possibilità di creare, se lo ritengono necessario, una base giuridica per la ricerca automatica di veicoli e il monitoraggio del traffico.
DFGP